Ministero del Lavoro: DURC non autocertificabile
Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con nota del 16 gennaio, per rispondere alla lettera congiunta, inviata da Ance e da tutte le altre parti sociali dell’edilizia nei giorni scorsi, in materia di non autocertificabilità del Durc, scritta a seguito di alcune notizie apparse anche sugli organi di stampa.
Il dicastero ha ribadito nella nota in oggetto che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione dell’effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma è un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Pertanto, con l’introduzione dell’art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito esclusivamente una modalità di acquisizione del Durc da parte della P.A. (modalità tra l’altro già espressa nell’art. 16bis comma 10 della L. n. 2/2009), senza intaccare il principio già in passato espresso secondo il quale le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, che non insiste evidentemente nè su fatti, nè su status, nè tantomeno su qualità personali.
L’art. 44bis, inoltre, avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell’art. 71, la P.A. può acquisire un Durc, non autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dall’amministrazione con le stesse modalità previste per l’autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).
In allegato la Nota del Ministero del Lavoro





