Con circolare n. 2 del 16 febbraio la Direzione Generale per l’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito al proprio personale ispettivo i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle novità introdotte dal D.L.  n. 5/2012 (cd. Decreto semplificazioni) in materia di lavoro e legislazione sociale.

 

In sintesi quanto chiarito dal Ministero del Lavoro:

-          Provvedimenti in materia di astensione anticipata lavoratrici madri (art. 15)

A seguito delle modifiche al comma 3 dell’art. 17 del D.lgs. n. 151/2001, all’ASL è devoluta, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose” compresa l’adozione del provvedimento finale di astensione sino ad oggi di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.

In merito a ciò la nota chiarisce che, onde consentire all’ASL di organizzare l’attività procedimentale in questione, le modifiche in questione trovano applicazione a far data dal 1° aprile 2012, rimandando alla competenza delle ASL l’istruttoria delle domande destinate ad essere definite con provvedimenti da emanarsi a partire da detta data.

Alle Direzioni del Lavoro rimane attribuita l’istruttoria e l’emanazione del provvedimento di interdizione legata a condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e all’impossibilità di spostamento ad altre mansioni.

 

-          Modifiche in materia di comunicazioni obbligatorie e di assunzioni dei soggetti disabili (art. 18).

Si segnala in particolare, in materia di assunzione di soggetti disabili, che le modifiche introdotte all’art. 4 del D.P.R.  n. 333/2000, consentono alle imprese interessate da interventi di integrazione salariale la sospensione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di disabili.

Le comunicazioni , nel caso in cui il datore di lavoro abbia unità produttive ubicate in più province, saranno effettuate direttamente al Ministero del Lavoro, in particolare alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, ex D.G. del mercato del lavoro.

 

-          Semplificazioni in materia di Libro Unico del Lavoro (art. 19)

La nota nel richiamare le novità introdotte dall’art. 40 del D.L. 201/2011 che ha spostato alla fine del mese successivo a quello di riferimento il termine di compilazione del documento, relativamente a quanto contenuto nel D.L. 5/2012 chiarisce che di fatto la disposizione ha fatto proprie alcune indicazioni interpretative già fornite dalla stessa D.G. sul relativo regime sanzionatorio contenute nel vademecum del 5.12.2008 (sez. c, risposta 5) e nella risposta all’interpello n. 47/2011. Per il dettaglio si rinvia alla circolare in esame.

 

-          Responsabilità solidale negli appalti (art. 21)

La nota chiarisce che, fermo restando quanto già previsto dall’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 in ordine  alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, il legislatore ha chiarito:

a)      che la solidarietà, quanto al profilo retributivo, comprende “le quote di trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, eliminando così ogni ipotesi interpretativa  volta ad addebitare al responsabile in solido l’intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore dell’appaltatore/subappaltatore che, durante il periodo di svolgimento dell’appalto, abbia maturato il diritto al trattamento;

b)      esclude espressamente dall’ambito della responsabilità solidale “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento, eliminando così l’interpretazione fornita dallo stesso Ministero con risposta ad interpello n. 3/2010.

 

 

In allegato la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 16 febbraio 2012

 

La Sicilia 29 - 30 Dicembre 2011

      

Saturday 19 May 2012