Nella seduta dello scorso 14 dicembre l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il DDL n. 805/A recante disposizioni in materia di “Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico”.

 In sintesi la legge prevede la possibilità di ricorrere, in linea a quanto previsto dalla disciplina nazionale, allo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione di interventi di housing sociale (D.L. 112/2008 – Cd. Piano Casa 1), ossia di alloggi in proprietà ed a canone agevolato, destinati a fasce sociali che non riescono ad accedere al libero mercato, superando così le forme tradizionali dell’edilizia residenziale pubblica, assumendo carattere strategico la riqualificazione urbana.

 Un apposito Regolamento, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge, da adottarsi con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessorato alle infrastrutture e dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, previa delibera di Giunta, determinerà le modalità di attuazione degli interventi (art. 1).

 In particolare il regolamento dovrà fissare:

-          i criteri di individuazione delle aree dove localizzare gli interventi che potranno essere realizzati anche in deroga alle previsioni urbanistiche;

-          le modalità di individuazione e scelta dei partner privati;

-          le modalità e condizioni per la valutazione delle proposte dei privati e per la negoziazione degli Accordi di partenariato;

-          le eventuali premialità sia in termini di volumi edificabili che di agevolazioni fiscali e/o finanziarie da attribuire ai promotori degli interventi;

-          le procedure amministrative per l’approvazione ed attuazione degli interventi;

-          gli obiettivi minimi da conseguirsi in termini di disponibilità di alloggi sociali e riqualificazione urbanistica ed alle quote di investimento pubblico e privato previste;

-          le modalità per l’eventuale inclusione fra i costi delle spese dell’assistenza tecnico-amministrativa ai comuni.

 In attesa di una riforma organica degli Istituti Autonomi Case Popolari, è prevista la possibilità per gli stessi di partecipare, insieme ai comuni ed ai soggetti privati, all’attuazione dei suddetti  interventi (art. 2).

 Le risorse afferenti sia l’edilizia sovvenzionata che agevolata ex L. 457/78 che i fondi ex GESCAL, giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, verranno utilizzati per interventi (art. 3) :

  1. di eliminazione di pericolosità in immobili di edilizia residenziale pubblica;
  2. di acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati;
  3. contratti di quartiere II;
  4. di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il recupero edilizio, la rifunzionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze dell’ordine, nonché di intervento di completamento di strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta;
  5. piani di edilizia sociale realizzati con fondi immobiliari di cui all’art. 5 della stessa legge.

 Autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, per dette finalità una spesa di 6.000 migliaia di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Dipartimento delle Infrastrutture accerterà le eventuali ed ulteriori risorse dai fondi come sopra indicati.

 Per la realizzazione degli interventi di housing sociale è prevista da parte della Regione la promozione e realizzazione di un Fondo immobiliare regionale.

 Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto dell’Assessore all’Economia di concerto con l’Assessore alle Infrastrutture, saranno disciplinate le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento dello stesso.

 Con successivo bando pubblico, da emanarsi nei successivi 30 giorni dal suddetto decreto, si procederà alla individuazione del Gestore.

 I comuni, per gli interventi di edilizia sociale da effettuarsi nel proprio ambito territoriale, dovranno destinare a detto Fondo Immobiliare, in misura non inferiore al 30%, i proventi derivanti dalla dismissione degli immobili.

 Previsto il trasferimento al comune di Favara, in considerazione delle condizioni di rischio determinatesi nel Centro storico, di 3.000 migliaia di Euro per interventi di cui alle lettere b) e d) di cui sopra a favore dei soggetti destinatari di ordinanze di sgombero (art. 3).

 In considerazione delle condizioni di disagio abitativo determinatesi nella provincia di Messina a seguito degli eventi calamitosi del 2011, si autorizza il trasferimento allo IACP di Messina di 10.000 migliaia di Euro sempre per le finalità di cui alle lettere b) e d) di cui sopra a favore dei residenti nei comuni alluvionati destinatari di ordinanze di sgombero (art. 3).

 Tra le altre disposizioni si segnala la proroga, alla data di approvazione della legge in esame, per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati (art. 18, comma 1 L.R. 4/2003 e s.m.i.) (art. 8).

  

La Sicilia 29 - 30 Dicembre 2011

      

Saturday 19 May 2012