Con due distinte note prot. nn. 60019 e 60023 dello scorso 21 settembre il Dipartimento regionale all’urbanistica, su richiesta di parere, rispettivamente dei comuni di Partinico e Marsala, è stato chiesto se le commissioni edilizie comunali debbano considerarsi soppresse anche al fine dell’esame di interventi non soggetti alle norme di cui all’art. 2 della l.r.  n. 17/94, quali ad esempio i piani attuativi, le varianti allo strumento urbanistico, i P.I.P., i P.E.E.P., ecc.

 In merito alla questione posta il Dipartimento ha osservato che l’art. 19 comma 1 della l.r. n. 5/2011 (cd. legge Chinnici), come fra l’altro precisato con nota direttoriale n. 28989/11, fa  venire meno in Sicilia “ le commissioni edilizie e i pareri ad essa connessi da qualsiasi norma precedente, sia essa di legge che di regolamento, in tema di concessione edilizia”

 Pertanto il Dipartimento conclude che i suddetti organi di consultazione comunale possono continuare ad esercitare i compiti ad essi attribuiti dai regolamenti edilizi comunali riguardanti l’esame degli atti di pianificazione urbanistica del territorio comunale, oltre quelli previsti dall’art. 3 comma 1 della l.r. n. 28/91 e dall’art. 23, comma 14, della l.r. n. 37/85. 

 In allegato i pareri del Dip. Reg.le Urbanistica prot. nn. 60019.2011 e 60023.2011   

La Sicilia 29 - 30 Dicembre 2011

      

Saturday 19 May 2012