Corte Costitizionale: ristrutturazione edilizia e rispetto della sagoma
Con sentenza n. 309/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005, come interpretato dall’art. 22 della L.R. 7/2010 in cui si esclude il vincolo di sagoma negli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, in quanto in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio.
Parimenti lesivo dell'art. 117, terzo comma, Cost., è l'art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come "disciplina di dettaglio" numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi.
La Corte Costituzionale ha infatti ricordato che “sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali”.
Spetta allo Stato la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi.
Pertanto “in base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione plano volumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia”.
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale del 23 novembre 2011, n. 309





