Si segnalano i pareri prot. n. 22029 dell’11 aprile e prot. n. 49890 del 27 luglio scorsi in cui, sebbene riferite a fattispecie concrete diverse, vengono forniti chiarimenti in materia di trasferimento  ed asservimento della volumetria di un lotto rispetto ad altro.

 In particolare con la nota prot. n. 22029 citata, su espressa richiesta del comune di Roccapalumba, il dipartimento precisa che “il trasferimento di cubatura da un’area ad un’altra può avvenire solo tra lotti contigui che ricadono nella medesima zona territoriale omogenea, ciò nella considerazione che detto trasferimento comporterebbe un aumento in termini volumetrici della densità edilizia prevista per la zona territoriale omogenea oggetto dell’intervento edificatorio”.

 La nota affronta altresì la tematica afferente il principio di contiguità delle aree, riconfermando quanto già altre volte espresso in merito, secondo cui “il volume di una costruzione insistente su una determinata area calcolata in base alla densità fondiaria massima fissata dallo strumento urbanistico generale per ogni z.t.o., non può scaturire dall’asservimento di altre aree non contigue alla prima”. Tale principio opera, come da giurisprudenza,  ad eccezione del caso in cui le aree siano separate da linee ferrate, corsi d’acqua ovvero strade vicinali o provinciali.

 A questa interpretazione giurisprudenziale, sottolinea il Dipartimento, però di recente si è affiancato un diverso orientamento non ancora costante “nel senso che la contiguità dei fondi non deve intendersi nel senso della adiacenza, ossia della continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate, bensì come effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti per raggiungere la cubatura desiderata”.

 Tale ultimo orientamento, precisa il Dipartimento trova limite in eventuali specifiche disposizioni ostative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG per le varie zone territoriali omogenee.

 Con nota prot. n. 49890 il Dipartimento, in risposta al quesito posto dal Comune di Gravina di Catania, esclude, in ordine al concetto di asservimento della volumetria di un lotto rispetto ad un altro, la possibilità di trasferimento di volumetria se le aree sono ricadenti in due diverse destinazioni di zona. Ciò infatti comporterebbe il superamento delle densità fondiarie massime previste dallo strumento urbanistico per le singole zone omogenee interessate.

 E’ invece assentibile l’edificazione a confine tra le due zone omogenee sempre che ammesso dalle N.t.a. e nel rispetto dei limiti di densità fondiaria per ciascuna di esse.

 Tale interpretazione, conclude la nota, è confermata dallo stesso Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 2488 del 4 maggio 2006).

 In allegato i pareri del ip. eg.le Urbanistica prot. n. 22029.2011 e 49890.2011

 

  

La Sicilia 29 - 30 Dicembre 2011

      

Saturday 19 May 2012