Piano Casa: Dipartimento Urbanistica - Incrementi volumetrici per demolizione e ricostruzione
Nell’ambito dell’attività consultiva svolta dal Dipartimento Regionale Urbanistica si segnalano le note nn. 29715/2011 e 44294/2011, in cui vengono affrontati, sebbene con riferimento a fattispecie concrete diverse, aspetti interpretativi dell’art. 3 della l.r. n.6/2010 cd. Piano Casa.
Brevemente ricordiamo che l’art. 3 della l.r. n.6/2010 prevede per gli interventi di demolizione e ricostruzione su edifici residenziali, ultimati entro il 31.12.2009, incrementi volumetrici fino al 25%, elevabile a 35% qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici.
In particolare con nota prot. n. 44294 del luglio scorso, su richiesta di parere del comune di Marsala, è stato chiesto se sia possibile rilasciare concessione edilizia ai sensi dell’art. 3 L.R. 6/2010, per la demolizione e ricostruzione di un immobile il cui titolo abilitativo edilizio, relativo alla residenzialità, si è concretizzato in data successiva al 31.12.2009.
Nel caso in specie l’immobile con destinazione residenziale, realizzato ed ultimato nel 1985 con regolare concessione edilizia, nel 1990 aveva, con cambio di destinazione funzionale, modificato la sua destinazione a scuola materna ed in data antecedente all’istanza ex art. 3 e successiva al 31.12.2009 ad uso residenziale.
In merito a ciò il Dipartimento ha chiarito che sia dal tenore letterale, sia dalla ratio che sottende alla norma sembra possa dedursi che “al fine di poter consentire gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dalla norma, gli edifici oggetto di intervento debbano possedere le caratteristiche di residenzialità indicate dal citato art. 3 alla data del 31.12.2009; tali caratteristiche dovrebbero potersi riscontrare anche per quegli edifici che, al di là delle possibili variazioni d’uso avvenute senza opere in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, presentino ugualmente alla data del 31.12.2009 l’assetto tipologico originario di tipo residenziale”.
Tale interpretazione scaturisce, secondo il Dipartimento, oltre che dal tenore letterale, anche dalla natura derogatoria di lex specialis voluta dal legislatore con la legge 6/2010, applicabile, quindi, alle sole ipotesi previste dalla legge ed alle fattispecie che posseggono i requisiti richiesti ad una data certa, definita e fissata al 31.12.2009; diversamente si finirebbe per avere a riferimento una data del tutto incerta e casuale che consentirebbe, nelle more, di poter usufruire dei benefici derogatori previsti, ottenendo prima il requisito della residenzialità per poi accedere alla possibilità di demolire e ricostruire l’edificio oggetto dell’intervento.
Con la nota prot. n. 29715 del maggio scorso, su espressa richiesta di parere del comune di Sciacca, è stato chiesto se sia legittimo applicare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n.6/2010, l’incremento del 25% - 35% del volume esistente alla data del 31.12.2009 per i casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in zona omogenea “B” e nel contempo per gli stessi edifici avvalersi dei parametri di cui all’art. 39, comma II della L.R. 19/72.
Il Dipartimento preliminarmente precisa, richiamando il disposto di cui all’art. 3 della l.r. n.6/2010, che sia necessario, ai fini dell’applicazione della norma, “verificare quale sia il volume degli edifici residenziali “ultimati” alla data indicata dalla norma (31.12.2009) e su detta volumetria applicare gli “aumenti” previsti dalla disciplina in argomento”.
“Riguardo alla possibilità per gli stessi edifici residenziali di avvalersi nel contempo dei parametri edificatori previsti dal comma II), dell’art. 39 della l.r. n.19/72, come modificato dall’art. 28 della l.r. n. 21/73 …… va osservato che non risulta escluso poter applicare le previsioni derogatorie previste dalla norma adesso citata successivamente all’applicazione del citato art. 3 della l.r. n. 6/2010, sempreché i citati parametri edificatori risultino ancora utilizzabili ai fini dell’applicazione dei relativi limiti massimi previsti dallo stesso art. 39 in argomento”.
Diversamente, vista la previsione dell’art. 3 della L.R. n. 6/2010, si violerebbe il principio stesso, voluto dal legislatore nel Piano Casa, di riqualificazione del patrimonio edilizio, che consente aumenti volumetrici, avendo però, come già sopra chiarito, a riferimento il volume esistente alla data del 31.12.2009.
In allegato le note del Dipartimento Regionale Urbanistica prot. nn. 29715 del 5 maggio 2011 e 44294 del 1° luglio 2011





