Con nota del Dirigente Generale n. 52120 del 5 agosto scorso, l’Assessorato Regionale Territorio Ambiente fornisce indirizzi applicativi alla luce del rischio di un’azione di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti della Regione per difformità alla Direttiva 2001/42/CE in materia di procedure VAS nell’ambito dell’adozione ed approvazione dei Piani Regolatori Generali Comunali.

In particolare l’art. 59 della L.R. 6/2009 ha stabilito l’esclusione dalla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per i piani urbanistici le cui direttive siano state deliberate dal Consiglio comunale prima del 31 luglio 2007.

Tale specificazione temporale, contenuta nella norma regionale, è stata oggetto di osservazioni da parte della Commissione Europea in ordine alla possibile difformità alla Direttiva 2011/42/CE che, contrariamente alla normativa regionale, non prevede in capo agli Stati membri la possibilità di differimento nel tempo della procedura di VAS per piani, programmi e loro varianti.

A seguito di quanto sopra il Governo regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, in data 12 aprile 2011 ha presentato un disegno di legge, attualmente in esame all’ARS, volto all’abrogazione del limite temporale posto dalla legge regionale.

Anche di ciò ha chiesto notizie la Commissione Europea, unitamente allo stato di verifica dei piani regolatori adottati in conflitto con la Direttiva citata.

La nota, ricordato il consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale sull’efficacia diretta delle direttive comunitarie e conseguente disapplicazione delle leggi in contrasto con norme di diritto comunitario, richiama la necessità, quindi, di dare immediata attuazione al disposto della direttiva, prevalente sulla norma regionale ad essa configgente.

Alla luce di quanto sopra pertanto in sintesi la nota chiarisce che i PRG già adottati e privi di procedura VAS non verranno approvati e verranno restituiti ai comuni per la loro riadozione previa acquisizione della procedura VAS.

Gli 80 PRG comunali approvati dal 21 luglio 2004, data entro la quale conformarsi alla direttiva comunitaria, alla data della nota (5 agosto 2011), considerato che l’assenza della procedura VAS li rende annullabili, saranno valutati caso per caso, secondo i criteri generali dell’ordinamento in tema di annullabilità d’ufficio degli atti amministrativi, quindi tenendo conto del tempo trascorso, della sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento, della comparazione tra questo eventuale interesse e gli altri che depongono per il mantenimento dell’efficacia dell’atto.

I PRG adottati dai Comuni senza procedura VAS ed in corso di approvazione, il cui numero è comunque limitato, precisa la nota, saranno oggetto di verifica da parte del Dipartimento, attivata la necessaria interlocuzione con le Amministrazioni interessate, circa la sussistenza concreta dei presupposti per una loro approvazione o restituzione.

Per questi il Dipartimento regionale, richiamate le disposizioni in materia di VAS contenute nel Dlgs. 4/2008 (T.U. sull’Ambiente), che pone detto obbligo per quei piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonchè per piani e programmi che riguardino siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) o classificati come siti di importanza comunitaria (SIC), valuterà, in ragione dell’estensione territoriale interessata, così come delle valenze ambientali presenti nel territorio (zone SIC e/o ZPS essenzialmente) se non sia invece utilmente da escludere da questo obbligo, a cui astrattamente assoggettati, previo esperimento negativo della verifica di assoggettabilità prevista dall’art. 14 del D.lgs. 4/2008.

A stessa valutazione saranno sottoposti i Piani Regolatori che alla data della nota, ossia 5 agosto 2011, non siano stati ancora adottati e si trovino quindi nelle attribuzioni delle Amministrazioni comunali, degli organi consiliari od in quelli dei Commissari ad Acta nominati dall’Assessorato Regionale T.A.

La nota preso atto dei problemi che, per la paventata procedura di infrazione dalla Commissione Europea, si pongono in capo alle Amministrazioni sia dal punto di vita economico che da quello della tempistica procedurale, manifesta la volontà  di individuare, insieme al Dipartimento Regionale T.A., quei correttivi utili a ridurre i possibili disagi.

In allegato la Nota Dirigenziale n. 52120 del 5 agosto 2011   

La Sicilia 29 - 30 Dicembre 2011

      

Thursday 23 February 2012