TERMINI DI PAGAMENTO – MODIFICHE ART. 113 BIS COD. APPALTI

La legge n. 37/2019 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – cd. “Legge Europea 2018”) – a seguito di procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per il non corretto recepimento delle Dir. UE. – ha modificato l’art. 113 bis D.lgs. n. 50/2016,

Il nuovo art. 113 bis, come modificato dall’art. 5 L. n. 37/2019, che entrerà in vigore il 26 maggio prossimo, prevede che:

  • I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto siano emessi contestualmente, o al massimo entro sette giorni, dall’adozione di ogni stato di avanzamento lavori (prima: entro 30 gg.);
  • I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno effettuati entro trenta giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento lavori (prima: entro 30 gg. dallo S.A.L. doveva essere emesso il certificato di pagamento), salvo diverso termine concordato che, comunque, non può superare sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Altresì, riguardo i pagamenti a seguito del collaudo, la novella normativa dispone che:

  • Entro sette giorni dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il RUP rilasci il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore (prima: entro 30 o al massimo 60 gg.);
  • Il relativo pagamento è effettuato entro trenta giorni dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo non sia stato concordato un termine diverso e comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Infine, è rimasta invariata la disciplina delle penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore (ora comma 4 art. 113 bis).

Si allega testo a fronte dell’art. 113 bis.

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ANAC: Aggiornamento FAQ sui certificati dei lavori eseguiti – FAQ B.20 (accordi quadro)

 

L’ ANAC ha aggiornato le modalità di redazione e di gestione delle certificazioni inerenti i lavori svolti e la relativa sezione del sito dedicata alle domande frequenti.

Sostanzialmente, sono state aggiunte 4 nuove domande e risposte alla voce ‘Qualificazioni, Certificati Esecuzione Lavori, Avvalimenti’ (FAQ B20, B21, B26, B27).

In particolare si segnala la FAQ B.20, con la quale è stato chiarito che, in caso di accordo quadro, poiché questo “si concretizza mediante l’esecuzione di distinti interventi, (non di rado totalmente autonomi uno dall’altro), gli importi complessivamente computati non possono essere valorizzati nel CEL come se si trattasse di un lavoro unitario, ma devono essere ricondotti ai singoli ordini e ripartiti con riferimento agli stessi, soprattutto ai fini della sussistenza dei lavori di punta nelle varie categorie di qualificazione”.

Pertanto, come già espresso dall’ANAC in un precedente comunicato, all’impresa esecutrice di più contratti eseguiti in attuazione di un accordo quadro deve essere rilasciato un C.E.L. per ogni singolo contratto eseguito, all’interno del quale il RUP dovrà indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita.

 

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COSTI MANODOPERA – SENTENZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 2 maggio 2019

 

La Corte di G.E., chiamata dal Tar Lazio, si è pronunciata sulla compatibilità dell’art. 95 comma 10 D.lgs. n. 50/2016 con il diritto UE, riguardo l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio da parte dell’ente appaltante a fronte dell’omessa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica di un operatore economico.

Al riguardo, la Corte UE con la sentenza in oggetto ha riconosciuto che la suddetta norma impone espressamente l’obbligo di indicazione degli oneri della manodopera. Il mancato rispetto di tale obbligo, in quanto elemento afferente l’offerta economica non è integrabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9. e, conseguentemente, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

Inoltre, la Corte G.E. ha ritenuto che tale obbligo risulta applicabile anche laddove il bando di gara non riporti il richiamo all’articolo 95 comma 10.

La pronuncia pone quindi fine alla vexata questio circa la possibilità di rettificare, mediante soccorso istruttorio, la mancata indicazione dei costi della manodopera in assenza di una specifica indicazione in tal senso dei bandi di gara.