DOCUMENTO GARA UNICO EUROPEO (DGUE):

Con un recente Comunicato il Ministero Infrastrutture e Trasporti ricorda che il prossimo 18 aprile il DGUE dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica secondo quanto previsto dall’art. 85 c. 1 D.lgs. n. 50/2016 Cod. Appalti. Pertanto, le stazioni appaltanti dovranno predisporre e accettare il DGUE in formato elettronico. I documenti di gara dovranno contenere informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.

E’ prevista una fase transitoria fino al 18 ottobre 2018 (data di entrata in vigore delle comunicazioni elettroniche ex art. 40 Cod. appalti), nella quale è possibile per le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, di richiedere all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

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LINEE GUIDA ANAC n. 9 “Monitoraggio delle Amministrazioni sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”

 

Sono state emanate definitivamente le LG ANAC in oggetto previste dall’art. 181 c. 4 D.lgs. n. 50/2016 Cod. Appalti, accompagnate dalla relativa relazione di analisi di impatto regolamentazione (AIR) nella quale si analizzano i dati sui contratti di PPP per la realizzazione di opere pubbliche e gestione dei servizi, il quadro normativo di riferimento (artt. 179-199 Cod. Appalti) e l’iter che ha preceduto l’emanazione delle suddette L.G. n. 9.

Nella prima parte delle stesse sono contenute indicazioni per l’identificazione e la valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara. Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP da considerarsi vincolanti per le Amministrazioni.

Le disposizioni contenute nelle LG ANAC si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore delle stesse (15 gg. dopo la pubblicazione nella GURI). I contratti in essere alla data di entrata in vigore delle LG si adegueranno progressivamente.

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SENTENZA CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 6 APRILE 2018 N. 3

Dopo un lungo contenzioso in materia di risarcimento del danno riconosciuto a un’impresa per la mancata aggiudicazione di un appalto e informativa antimafia nel frattempo intervenuta, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria si è pronunciato con la recente sentenza n. 3/2018, affermando che il provvedimento prefettizio riguardante l’informativa antimafia interdittiva (art. 84 D.lgs. n. 159/2001 Cod. Antimafia) determina una forma di incapacità dell’operatore economico che gli preclude di avere rapporti con la P.A. e, quindi, non consente allo stesso di percepire eventuali somme riconosciutegli a titolo di risarcimento del danno.

Il caso riguarda un’impresa che a seguito della mancata aggiudicazione di un appalto pubblico aveva promosso davanti al TAR un’azione di risarcimento del danno, poi definitivamente riconosciuto con sentenza del Consiglio di Stato. Nel frattempo la stazione appaltante condannata a risarcire, aveva appreso che l’impresa era stata destinataria di una interdittiva antimafia taciuta dalla stessa.