Pubblicato il Regolamento dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

Pubblicato sul S.O.  alla G.U.R.S. del 19.04.2019, n. 17 il Regolamento attuativo dell’Autorità di bacino d cui all’art. 3 comma 6 della l.r. dell’8 maggio 2018, n. 8.

Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell’Autorità di bacino.

Si ricorda che il “Distretto idrografico della Sicilia”, così come disposto dall’art. 64, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “comprende i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della Legge 18/05/1989, n. 183” (n. 116 bacini idrografici, comprese e isole minori), ed interessa l’intero territorio regionale (circa 26.000 Kmq).

L’Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, riassumendo in unico organismo, competenze prima distribuite tra diversi assessorati, con il  compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell’ambito dell’ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.

Transitano, inoltre, all’Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico, di cui al comma 7 dell’articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9.

Spetta all’Autorità di bacino elaborare e approvare il Piano Regolatore generale degli acquedotti.

Legge Regionale 26 maggio, n. 5 – Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica

Pubblicata sul S.O. alla G.U.R.S. n. 22 del 17 maggio scorso la L.R. 26 maggio 2019, n. 5 recante: individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

La Legge in esame interviene, in attuazione dell’art. 146 co. 9 del D.lgs. 42/2004, cd. codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo in modo pieno le disposizioni richiamate dal D.P.R. 31 del 2017, che ha abrogato e sostituito il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139.

Con il D.P.R. 31/2017 è stato infatti approvato il regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Lo stesso ha trovato in parte immediata operatività anche nel nostro ordinamento regionale per effetto dell’art 13 co. 3 che dispone l’applicazione su tutto il territorio nazionale dell’esonero dall’obbligo di autorizzazione per le categorie e interventi di cui all’allegato A del decreto stesso, per un totale di 31 interventi (si veda Circolare n. 9 del 30 giugno 2017 Assessorato Reg.le Beni culturali e dell’Identità Siciliana).

Ricordiamo altresì che il citato D.P.R. 31/2017 individua inoltre all’allegato B del citato D.P.R. ulteriori 42 tipologie di interventi che, se eseguiti in aree vincolate, e sempre che non siano vietati da specifiche prescrizioni contenute nei piani paesaggistici o nei provvedimenti di vincolo, sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato.

La L.R. 5/2019 quindi interviene introducendo in modo pieno le disposizioni richiamate dal decreto 31/2017, adattandole, ove necessario all’ordinamento regionale.