PREZZARIO REG. LL.PP. SICILIA 2019

Con riferimento al comunicato di pari oggetto inviatovi ieri, nel Decreto Ass. Infrastrutture è precisato che il Prezzario 2019 ha validità dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato Reg. Infrastrutture, pertanto lo stesso entra in vigore oggi 18 gennaio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Riguardo l’aggiornamento dei prezzi progettuali, osserviamo che l’art. 10 comma 3 L.R. Sicilia n. 12/2011, prevede la facoltà degli enti appaltanti di procedere all’indizione della gara senza aggiornamento dei prezzi nel caso di progetti approvati in linea tecnica entro i tre mesi precedenti l’entrata in vigore del prezzario (nel caso in specie entro il 18/10/2018) sempreché la gara sia indetta (s’intende la pubblicazione del bando) entro tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo prezzario (nel caso in specie entro il 18/4/2019). In tutti gli altri casi, il comma 4 prescrive l’obbligo degli enti di aggiornare i prezzi progettuali al nuovo prezzario regionale, salvo parere negativo del RUP fondato sull’assenza di significative variazioni economiche.

Si consiglia di leggere anche la “prefazione” al prezzario regionale poiché indica i criteri per la sua redazione e le componenti delle singole voci, tra cui spese generali pari al 15% (nel prezzario precedente 13,64%).

Infine, con l’obiettivo di una maggiore trasparenza, il Dipartimento Reg. Tecnico ha creato nel proprio sito una sezione dove sono stati pubblicati i costi elementari dei materiali, dei noli e della manodopera utilizzati per la formazione del prezzario. Al fine di consentire un costante confronto con i privati sono inseriti due moduli di segnalazione per l’inserimento di nuove voci di prezzario e per la segnalazione di eventuali voci di materiali o tecnologie obsolete o fuori mercato.

Link   PREZZARIO SICILIA 2019

 

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 RITARDATI PAGAMENTI – FORMAT “RISERVA”

L’ANCE ha interpellato la Commissione Europea sulla legittimità delle clausole contrattualmente previste nei bandi di gara ANAS e RFI che solitamente prevedono circa 120 giorni per i pagamenti degli stati avanzamento lavori. Tali clausole, ancorché sottoscritte, sono da considerarsi nulle, poiché i pagamenti devono avvenire, senza eccezioni entro 30 giorni dalla data di emissione del S.A.L., conformemente alla Direttiva 2011/7/UE in materia di ritardo nei pagamenti.

L’ANCE ha avviato i contatti con ANAS e RFI al fine di ottenere la rettifica di tutte le previsioni contrattuali non in linea con la normativa UE, anche con riferimento ai contrati in corso, predisponendo uno schema di “riserva” per rivendicare il ristoro degli interessi per ritardato pagamento (tasso interesse BCE maggiorato dell’8% a decorrere dal primo giorno di ritardo rispetto al termine dettato dalla Direttiva e sino all’effettivo pagamento).

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CONSORZI STABILI – APPALTI SUI BENI CULTURALI

Riformando la pronuncia di 1° del TAR Piemonte n. 483/2018, il Consiglio di Stato con sentenza del 16 gennaio 2019 n. 403 ha stabilito che i consorzi stabili nell’ambito degli appalti nel settore dei beni culturali (att. SOA in OG2, OS2 e OS25), possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste nel bando di gara per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall’art. 146 c. 2 D.lgs. n. 50/2016.

Altresì, i giudici amministrativi hanno ritenuto inammissibile l’eventuale sostituzione delle consorziate esecutrici (prive di propria qualificazione) in  sede di offerta, poiché ciò costituirebbe un’illegittima sanatoria ex post del difetto di un requisito di partecipazione, rappresentato nel caso in specie dalla qualificazione in OG2 direttamente in capo agli operatori economici che eseguono le opere oggetto dell’appalto.

Infine, un altro punto della sentenza, si precisa che non rileva neanche il tipo di consorzio, in quanto anche il consorzio di imprese artigiane, rispetto alla normativa dei contratti pubblici, è riconducibile per analogia ai consorzi stabili.