Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2009 é stato pubblicato il Decreto in oggetto (all. 1) recante “Modalití  di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008” (vedi ns. circolare n. 146 del 19.5.2009).

Il suddetto articolo, nell’istituire il Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2009, disponeva che le modalití  di accesso a detto fondo fossero stabilite con apposito decreto, nel rispetto dei principi della parití  di accesso tra piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché della proporzionalití  per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse.

Nel Decreto ministeriale in oggetto le piccole, medie e grandi imprese sono individuate con riferimento alle classifiche di qualificazione SOA di cui all’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 34/2000, come segue:

– piccola impresa é l’impresa in possesso della qualificazione nella prima (fino a 258.228 euro) e/o nella seconda classifica (fino a 516.457 euro);

– media impresa é l’impresa in possesso della qualificazione dalla terza (fino a 1.032.913 euro) alla sesta classifica (fino a 10.329.138 euro);

– grande impresa é l’impresa in possesso della qualificazione nella settima (fino a 15.493.707 euro) e/o ottava classifica (oltre 15.493.707 euro).

L’articolo 1 del decreto ministeriale, ai fini della compensazione delle istanze presentate dalle imprese, regolarmente pervenute presso le stazioni appaltanti nei termini fissati (entro l’8 giugno 2009, concernente la rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2007 e delle variazioni percentuali relative al 2008, ai fini della compensazione dei materiali da costruzione pií¹ significativi), nonché ritenute ammissibili, assegna 100 milioni di euro a ciascuna delle tre categorie di imprese, come sopra definite.

Ciascuna impresa si colloca in ciascuna delle suddette categorie in ragione della qualificazione posseduta, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.

Segnatamente, ai fini della individuazione della fascia dimensionale cui far riferimento, occorre prendere in considerazione la classifica risultante dall’attestazione SOA posseduta dall’impresa (singola, ovvero in qualití  di mandataria, in caso di raggruppamenti di imprese), indipendentemente da quella richiesta per la partecipazione alla specifica gara.

Ad esempio: laddove un’impresa (singola o come mandataria di raggruppamento) in possesso di attestazione SOA nella VIII classifica (illimitato), abbia partecipato ad una gara, il cui bando di gara richiedeva, per la categoria prevalente, la VI classifica (lavori fino a 10.329.138 euro), tale impresa, ai fini dell’inquadramento nelle categorie dimensionali di cui al predetto art. 1, si collocherí  nel gruppo delle grandi imprese.

L’articolo 2 dispone che entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in esame (16 novembre 2009) ossia entro il 16 dicembre 2009ciascuna stazione appaltante invii al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali – richiesta di accesso al Fondo di cui all’art. 1, comma 11, del decreto legge n. 162/2008.

La richiesta deve riportare tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili. Per ciascuna delle istanze di compensazione, la stazione appaltante deve inoltre inviare:

– documentazione giustificativa prodotta dall’impresa;

– attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di impresa (piccola, media o grande secondo i criteri sopra descritti);

– dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse previste in via ordinaria (somme a disposizione nel quadro economico del progetto o ribassi d`asta, ai sensi dell’art. 133, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006) per far fronte alla compensazione;

– dichiarazione di aver provveduto ad aggiornare l’elenco annuale della programmazione dei lavori per il triennio 2009-2011.

L’articolo 3 prevede che nell’ambito della ripartizione del Fondo, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuna stazione appaltante le risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

L’articolo 4 stabilisce che se l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo supera la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa (100 milioni di euro), le stazioni appaltanti partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili (rapporto tra l’ammontare della quota assegnata al Fondo e l’ammontare totale delle richieste di accesso riferite alla stessa categoria di impresa). La stessa proporzione sarí  applicata per ogni istanza di compensazione.

Ad esempio: a fronte di 100 milioni di euro disponibili nel gruppo delle “piccole imprese”, e di istanze di compensazione di importo complessivo pari a 140 milioni di euro, la percentuale di partecipazione al Fondo sarí  pari al 71,4% (100 milioni :140 milioni =0,714 x 100=71,4%).

Cií² posto: data un’istanza di compensazione che ammonti a 40.000 euro, la somma che potrí  essere riconosciuta sarí  pari a 28.560 euro (40.000 x 0,714).

L’articolo 5 prevede che nel caso di raggruppamenti temporanei, le stazioni appaltanti assegnano le risorse relative alla compensazione all’impresa mandataria, che attribuisce le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento sulla base degli accordi intercorsi tra le stesse imprese.

L’articolo 6 dispone, infine, che la corresponsione delle somme a titolo di compensazione alle singole imprese interessate sarí  effettuata dalle stazioni appaltanti, previa assegnazione alle stesse delle relative risorse da parte della suddetta Direzione ministeriale, secondo le modalití  sopra evidenziate. La comunicazione di assegnazione delle risorse alle stazioni appaltanti verrí  pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.