Con la circolare in oggetto (prot. n. 6403/DRT) pubblicata in data odierna sul sito della Reg. Siciliana e prossimamente sulla G.U.R.S., il Dipartimento Tecnico ha fornito alcune indicazioni sulle modifiche apportate al D.lgs. n. 163/’06 (Cod. Appalti), a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 98/2013 (cd. “decreto del Fare”) e della L. n. 125/2013 (“misure urgenti razionalizzazioni nelle P.A.”).

Sostanzialmente, facendo riferimento alle disposizioni della L. n. 98/2013, ribadisce quanto segue:

  • Art. 26 (proroghe in materia di appalti pubblici): negli appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria, fino al dicembre 2015, se si applica il criterio del prezzo più basso, l’ente appaltante ha facoltà di prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale;
  • Art. 26 bis (suddivisione in lotti): al fine di favorire le piccole e medie imprese alla partecipazione alle gare d’appalto, ove è possibile e senza elusione di altre norme, è prescritta la suddivisione in lotti funzionali. La mancata suddivisione deve essere adeguatamente motivata dall’ente nella determina a contrarre;
  • Art. 26-ter (anticipazione del prezzo contrattuale): per i bandi di gara pubblicati dal 21 agosto 2013, l’aggiudicatario ha diritto all’anticipazione del 10% del prezzo contrattuale. La circolare in commento, chiarisce che la relativa clausola deve essere inserita nel bando e nel c.s.a.; in ogni caso, qualora tale previsione sia assente – considerato che trattasi di un obbligo e non di una facoltà dell’ente appaltante –  per il principio dell’eterointegrazione, la norma si applica automaticamente;
  • Art. 31 (semplificazioni in materia di DURC):  si ribadisce quanto detto nella legge e nella Circ. Min. Lavoro n. 36/2013 (oggetto di ns. comunicazioni). Sinteticamente: validità del DURC è stabilita in 120 giorni dal rilascio; il DURC acquisto dopo la stipula del contratto, è utilizzabile (sempreché valido) anche per il pagamento dei S.A.L., con esclusione del pagamento del saldo finale per il quale è necessario acquisire nuovo DURC; facoltà di utilizzare lo stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto anche per altri contratti pubblici; per il DURC acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva ex art. 38 lett. i), la durata di 120 gg. decorre dalla data di verifica della dichiarazione e non dalla data di rilascio; per i contratti di forniture e servizi d’importo fino ad € 20.000, i titoli di pagamento possono essere corredati da dichiarazioni sostitutive del DURC;
  • Art. 32 comma 7-bis (Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro): si rammenta che nel Cod. Appalti art. 82 è stato inserito  il comma 3-bis, prevedendo che “il prezzo più basso è determinato al netto del costo del personale”. Considerato il contenuto e la collocazione della disposizione, si ritiene che la stessa si riferisca solo agli appalti dove si applica il prezzo più basso e non l’offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine, la circolare in commento, richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti circa l’indicazione della “incidenza % della manodopera” riportata per ciascuna voce di prezzo nel Prezzario reg. OO.PP. Sicilia 2013 (così come nei precedenti anni), il cui relativo costo, riportato nel quadro di incidenza della manodopera allegato al progetto esecutivo, dovrà essere evidenziato e considerato non assoggettabile a ribasso (come per gli oneri di sicurezza) quindi, decurtato dall’importo complessivo dell’appalto. Pertanto, l’ente appaltante nel quadro economico e nel bando dovrà indicare, oltre l’importo complessivo dell’appalto, anche i singoli importi del costo del personale come sopra calcolato e degli oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso. Infine, nel caso di “appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo” redatto dall’ente (prima denominato “appalto integrato”, ora art. 169 Reg. Appalti DPR n. 207/’10), la Circolare in commento aderendo all’interpretazione del documento ITACA (“prime indicazioni per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla L. n. 98/2013” – settembre 2013), rileva che il progettista (dell’ente appaltante) nel redigere il computo metrico-estimativo allegato al progetto definitivo, determina il relativo costo della manodopera non assoggettabile a ribasso e come tale indicato nel bando, applicando l’incidenza del costo indicata nel prezzario reg. OO.PP. Sicilia;
  • Art. 49 ter (semplificazioni per i cc.pp.): a seguito della’abrogazione di detta disposizione da parte della L. n. 125/2013, si richiama il Comunicato dell’Autorità di vigilanza sui cc.pp. del 30 ottobre scorso, con il quale è confermata l’entrata in vigore l’1 gennaio 2014 del sistema AVCpass.

15.11.2013