Nel settembre 2014 l’Autorità Naz. Anticorruzione ha adottato il bando-tipo n. 2 riguardante “affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari:procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti d’importo superiore a € 150.000, offerta al prezzo più basso” (v. ns. circ. n. 91/2014).

A seguito di modifiche normative e interpretazioni giurisprudenziali, l’A.N.A.C. con comunicato pubblicato il 19 giugno scorso, ha fornito nuove indicazioni alle stazioni appaltanti, concernenti:

1) Oneri di sicurezza aziendali: ci si riferisce alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2015 (v. ns. circ. n. 31), la quale ha ritenuto esistente l’obbligo delle imprese di indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza aziendali anche se non prescritto nel bando, in mancanza ciò comporterebbe l’esclusione dalla gara. L’ANAC, al fine di garantire l’osservanza di suddetto principio, con il Comunicato in oggetto dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare – nei bandi di gara e nei modelli di dichiarazione di offerta economica – l’obbligo delle imprese di specificare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali con una formula quale “La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87 c. 4 del Codice”.

Altresì l’ANAC, suggerisce alla stazioni appaltanti per i bandi il cui termine per la presentazione delle offerte non sia ancora scaduto, di inserire un chiarimento al bando nel “profilo del committente”, in cui specificare che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta i suddetti oneri. In tal caso, la stazione appaltante, ritiene l’ANAC, può valutare l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.

2) Soccorso istruttorio: l’ANAC sottolinea che le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 di cui detto in premessa, con la nuova disciplina del soccorso istruttorio (legge n. 114/2014), ovverosia la regolarizzazione o presentazione di dichiarazioni irregolari o mancanti del concorrente o di terzi nei limiti chiariti – sempre dall’ANAC –  con Determinazione n. 1/2015. Di conseguenza, si ricorda che è possibile procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante.

 

23 giugno 2015