Con riferimento all’oggetto, l’Assessore Reg. Infrastrutture Pistorio il 29 gennaio scorso, ha emanato una Circolare prot. n. 16008/DRT, con la quale ha chiarito che spirato il termine di vigenza della L.R. 10 luglio 2015 n. 14 (legata al termine dell’art. 253 c. 20 bis D.lgs. n. 163/’06: 31 dicembre 2015), la quale sostituiva a tempo il comma 6 dell’art. 19 L.R. n. 12/2011, è nuovamente applicabile il testo originale di quest’ultima norma che ricordiamo recita:

6. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 D.lgs. n. 163/’06: In tal caso non si applica l’art. 87 c. 1 D.lgs. n. 163/’06. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l’art. 86 c. 3 D.lgs. n. 163/’06”.

Conseguentemente, nella Circolare in esame, si rileva che nel caso di appalto d’importo inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari a € 5.225.000) che non rivesta carattere transfrontaliero, qualora il criterio di aggiudicazione scelto sia quello del “prezzo più basso”, gli enti appaltanti potranno prevedere nel bando di gara l’applicazione del criterio dell’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, secondo la sopracitata disposizione del comma 6 art. 19 L.R. n. 12/2011.  

 

 

1 febbraio 2016