Il Senato ieri sera ha licenziato definitivamente il DDL di conversione del D.L. n. 210/’15 (c.d. milleproroghe 2016), di cui abbiamo dato notizia con ns. circ. n. 1/2016.
Tra le novità più importanti in materia di LL.PP. su iniziativa ANCE:
1. Prorogata fino al 31 luglio 2016 la disciplina transitoria prevista dall’art. 253 c. 20-bis D.lgs. n. 163/’06, che consente alle stazioni appaltanti di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria (oggi per i lavori pari a € 5.225.000);
2. prorogata al 31 luglio 2016 la possibilità prevista dall’art. 357 c. 19-bis DPR n. 207/’10 (Reg. Appalti) di considerare i 5 migliori anni del decennio antecedente alla pubblicazione del bando, quale periodo di attività documentabile per la dimostrazione del requisito della cifra d’affari richiesto per le gare d’importo superiore a € 20 mln.
Riguardo la proroga di cui al n. 1, è importante rilevare che la L.R. Sicilia n. 14/2015 (art. 1) emanata nel luglio scorso, prevedeva per gli appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria, un particolare criterio matematico di determinazione della soglia di anomalia diverso da quello prescritto dalla norma nazionale art. 86 Cod. Appalti. L’applicazione di tale norma siciliana era condizionata e legata al termine di cui all’art. 253 c. 20-bis, ovverosia 31 dicembre 2015. Spirato tale termine, la suddetta legge reg. era divenuta inapplicabile, poiché il D.L. mille proroghe emanato il 30 dicembre (D.L. n. 210/’15) non ne aveva previsto la relativa proroga (comunicato con ns. circolari). Ciò premesso, a seguito dell’inserimento della proroga dell’art. 253 c. 20 bis Cod. Appalti nella legge di conversione del D.L. mille proroghe, la L.R. Sicilia n. 14/2015 torna ad essere applicabile. Conseguentemente, per i bandi di gara che saranno pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge milleproroghe (probabilmente la settimana prossima), nel caso di appalto d’importo inferiore alla soglia comunitaria che non rivesta carattere transfrontaliero, qualora il criterio di aggiudicazione scelto sia quello del “prezzo più basso”, gli enti appaltanti potranno prevedere nel bando di gara l’applicazione del criterio dell’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo la sopracitata disposizione del comma 1 L.R. n. 14/2015.