Sulla odierna G.U.R.S. è stata pubblicata la legge in oggetto che modifica la disciplina dell’Ufficio Regionale Gare Appalto (UREGA), di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 12/2011. Entra in vigore domani 4 febbraio.

 

In sintesi, le principali novità:

– Le sezioni territoriali dell’UREGA espleteranno le gare d’appalto e di concessione per i lavori e le opere “d’interesse di area vasta, intercomunale e comunale” d’importo superiore ad € 1 mln (prima € 1,250 mln);

–   La sezione centrale UREGA espleterà le gare d’appalto e di concessione per i lavori e opere “d’interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi consorzi comunali”, d’importo superiore ad € 1 mln (prima € 1,250 mln);

–     Gli enti appaltanti possono avvalersi, con motivata richiesta, dell’UREGA indipendentemente dall’importo dell’appalto o della concessione;

–    Per tutte le procedure di gara, comprese quelle da aggiudicarsi con il criterio dell’O.E.P.V., le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione offerte, del possesso dei requisiti generali e speciali (solitamente busta A) con eventuale soccorso istruttorio, sono di competenza della commissione di gara. Invece, la valutazione delle offerte (tecnica ed economica – solitamente busta B e C), è attribuita ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente.

Riguardo l’ordine dei lavori delle 2 commissioni, s’inizia con le attività della commissione di gara (busta A), conclusi i lavori s’insedia immediatamente la commissione giudicatrice (busta B e C). Conclusi i lavori, la comm. giudicatrice trasmette alla comm. gara il verbale contenente l’esito dello scrutinio busta A e B, al fine dell’adozione della “proposta di aggiudicazione” da trasmettere alla stazione appaltante. Restano di competenza di quest’ultima l’adozione del provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 D.lgs. n. 50/2016;

–    Al fine di accelerare l’iter di valutazione delle offerte (tecnica ed economica), sono state apportate delle modifiche riguardo i componenti della commissione giudicatrice e l’importo da corrispondere a ciascun componente tecnico esterno, correlandolo al numero dei concorrenti ammessi allo scrutinio dell’offerta tecnica e prescindendo dal numero di sedute di gara. Per il compenso spettante è prevista una riduzione nel caso di ritardo rispetto ai tempi prescritti dalla norma;

–    Anche gli appalti d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria (lavori = € 5.225.000), continueranno ad essere di competenza UREGA, sino all’attivazione dell’albo ANAC dei componenti delle commissioni giudicatrici ex art. 78 d.lgs. n. 50/2016.

3 febbraio 2017