Con la Circolare in oggetto (all.), l’Assessorato Infrastrutture rileva che trovano diretta applicazione nella Regione Siciliana le modifiche introdotte al D.lgs. n. 50/2016 (Codice contratti pubblici) dal D.lgs. n. 56/2017(cd. “correttivo”) entrato in vigore il 20 maggio scorso, considerato il recepimento dinamico del primo decreto già avvenuto con L.R. n. 8/2016.

La Circolare chiarisce, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate dal decreto correttivo in materia di applicazione del criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di rivolgersi alla competente Sez. UREGA per l’espletamento delle gare d’appalto di lavori pubblici d’importo superiore a € 2.000.000 (e non più sup. a € 1 mln, come stabilito dalla L.R. 1/2017), poiché quest’ultima legge reg. nel fissare l’importo delle gare di competenza UREGA fa riferimento all’art. 95 c. 4 lett. a).

Altresì, la Circolare evidenzia le novità di maggior rilievo introdotte dal D.lgs. n. 56/2017, tra cui:

  • Obbligo della stazione appaltante di indicare nei documenti di gara il “costo manodopera”, al fine di determinare l’importo a base d’asta (art. 23 c. 16);
  • Obbligo dell’impresa partecipante di indicare, nell’offerta economica, i “propri costi della manodopera”, per i quali la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione ne verifica il rispetto ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali (art. 95 c. 10);
  • Progettazione semplificata per la manutenzione ordinaria (art. 23 c. 3 bis e art. 216 c. 4);
  • Articolazione del progetto di fattibilità (art. 23 c. 5);
  • Reintroduzione dell’appalto integrato e presupposti (art. 59 c. 1 bis e art. 216 c. 4 bis);
  • Modifiche alla Procedura negoziata (art. 36), Commissioni giudicatrici (art. 77) e criteri di aggiudicazione (art. 95 e 97).