E’ stato emanato dall’ANPAL l’allegato decreto n. 2/2018 che, nell’istituire l’ “Incentivo Occupazione Mezzogiorno”, prevede un rafforzamento del bonus per l’occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (vedi art. 1 commi 100, 893 e 894 Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Lo stesso è, infatti, cumulabile con il “bonus giovani” ed è fruibile, per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nei limiti previsti. Non è, però, cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche part-time e a scopo di somministrazione, nonché con contratto di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, le seguenti categorie di lavoratori disoccupati (vedi art. 19 D.lgs. n. 150/2015):

• lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;

• lavoratori con 35 anni di età e oltre, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (1).

(1) ai sensi del D.M. 20 marzo 2013, coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il lavoratore non dovrà aver avuto un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 6 mesi.

L’incentivo, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL), per un periodo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.060€, riparametrati su base mensile, per ogni lavoratore assunto (da riproporzionare in caso di part-time), sarà riconosciuto anche in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato.

Lo sgravio deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La procedura predisposta dall’ANPAL, la cui attuazione è demandata all’Inps, prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale, da fruire mediante conguaglio sui contributi Inps, a carico dei datori di lavoro con sede di lavoro in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Regioni meno “sviluppate”) e Abruzzo, Molise e Sardegna (Regioni in “transizione”).

Per quanto non riportato nella presente si rimanda al Decreto allegato