Il Dipartimento Tecnico Regionale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità con nota Prot. n. 56737/DRT del 31 marzo 2020, indirizzata agli uffici UREGA e alle amministrazioni aggiudicatrici della Regione Siciliana, con riferimento all’art. 103 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) – recante “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” – precisa che la disposizione, introducendo novità legislative che interessano anche il settore di applicazione del Codice dei Contratti, in quanto recepito dinamicamente nell’ordinamento regionale, giusta legge regionale 12/2011 e ss.mm.ii., trova immediata applicazione in Sicilia.

La sospensione dei termini –continua la nota del DTR–  “ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed a tutti i termini stabiliti dalle disposizioni di legge o del bando di gara”.

La Circolare del DTR precisa inoltre che la sospensione del termine (dal 23 febbraio al 15 aprile 2020) essendo stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo –in questo caso le imprese–  non vieta che quest’ultimo possa comunque validamente attuare l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. Pertanto, l’attività dell’Amministrazione per lo svolgimento delle sue procedure prosegue normalmente per tutti gli adempimenti, particolarmente per quelli endoprocedimentali, e per tutte le fasi in cui il soggetto tutelato adempie nei termini originariamente concessi.

La disposizione, precisa il DTR, in quanto posta a tutela del soggetto eventualmente inadempiente a causa dell’emergenza correlata al COVID 19, non deve essere motivo di inattività della P.A. che adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati

In ogni caso, durante il periodo di sospensione, le Stazioni Appaltanti si adopereranno immediatamente affinché siano adempiute tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie per addivenire ad una rapida conclusione delle procedure una volta cessata la stasi, raccomandando di non appesantire i procedimenti amministrativi con adempimenti non previsti obbligatoriamente dalla normativa di settore.

Ricordiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria circolare esplicativa del decreto legge 17 marzo 2020, ha chiarito che “la disposta sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50

Nota Prot. n.56737 del 31.03.2020