DL Credito pubblicato in Gazzetta : un ulteriore decreto legge volto a fronteggiare l’emergenza COVID-19 che introduce  misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Il provvedimento interviene con misure specifiche su cinque principali ambiti:

Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

Vengono previste garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Viene potenziato ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

È, inoltre, previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Viene potenziato anche il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo  un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

Misure per garantire la continuità delle aziende

Vengono previste misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. In particolare, in sede di redazione del bilancio in corso, saranno valutati i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso e saranno disattivate le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Previste, altresì, misure che riguardano la disciplina del fallimento volte a sottrare le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza e sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.

 Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Viene anticipato – nelle more dell’attuazione del decreto attuativo –  l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.

Viene, inoltre, prevista la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti e viene estesa, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori suddetti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

Misure fiscali e contabili

Viene prevista la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”. In particolare:

-sono sospesi IVA, ritenute e contributi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;

-sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;

per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;

-viene prevista la ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate;

-viene estesa la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” anche alle scadenze di aprile e maggio.

-e’ esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile;

-viene ampliato il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Ulteriori disposizioni

-viene disposto lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Sono, altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;

-viene, inoltre, previsto l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tal fine, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

Tra le altre norme annunciate il decreto dovrebbe contenere, inoltre, la proroga  al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del D.Lgs 14/2019 recante il Codice delle crisi di impresa, nonché lo slittamento delle elezioni regionali e comunali “in scadenza” al prossimo autunno.

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23