Il comma 13 dell’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, prevede che per i lavori di eco-bonus, nel caso in cui l’utente opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL 34/2020, i tecnici abilitati debbano asseverare il rispetto dei requisiti previsti per tali interventi e la congruità delle spese sostenute.

A tal fine è stato pubblicato, sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, il 6 agosto scorso, il decreto relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione, c.d.Decreto Asseverazioni, nonché la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti svolti da Enea.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 – Serie generale – del 5 ottobre 2020 (sito gazzetta ufficiale).

L’asseverazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere compilata on-line dal tecnico abilitato sull’apposito portale informatico dell’Enea secondo i modelli allegati al Decreto.

Tali modelli si riferiscono al caso di asseverazione rilasciato ad uno stato di avanzamento lavori (Allegato 1), alle condizioni fissate all’articolo 121 del D.L. 34, o allo stato finale (Allegato 2). In tal caso l’asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. I modelli da compilare, oltre ai dati identificativi del tecnico e dell’immobile oggetto di intervento, comprendono tutte le casistiche sia degli interventi “trainanti” (isolamento termico delle superfici disperdenti opache e sostituzione impianti), sia degli interventi “trainati”.