Pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità la nota prot. n. 112453 del 29 luglio in cui vengono fornite indicazioni interpretative ed operative alla luce delle disposizioni del Decreto Legge 16 luglio 2020,n. 76, relativamente alle procedure d’appalto.

La nota, nel fornire indicazioni sulle procedure operative che gli UREGA dovranno seguire in caso di richiesta da parte delle S.A. di svolgimento delle attività di gara, attraverso “interpretazione sistematica complessiva del testo, unitamente all’individuazione della ratio legis, ovvero dell’intenzione del legislatore nazionale, ammette la possibilità da parte delle S.A. di ricorrere alle procedure ordinarie, per cui “soprattutto per le gare di importo superiore ad un milione di euro, potrebbero sicuramente trovare più conveniente, sotto il profilo dello snellimento e velocità delle procedure, optare per la procedura aperta con inversione del procedimento” .

La nota chiarisce inoltre che ” L’art. 1 del Decreto Legge si configura come deroga ad una norma del Codice dei Contratti, pertanto, come normalmente ricorre in caso di norme in deroga, i destinatari (nella fattispecie le stazioni appaltanti) dovrebbero poter avere la facoltà di non avvalersi di tale deroga. Pertanto, ove le stazioni appaltanti motivino (nella determina a contrarre) la scelta di non avvalersi della deroga di cui all’art. 1 del Decreto Semplificazione, in quanto l’adozione della procedura ordinaria consente un maggiore snellimento della procedura, si ritiene che le stesse possano continuare ad adottare le procedure aperte o ristrette.”

La nota precisa altresì che “Nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano invece avvalersi della deroga, le procedure negoziate disciplinate dall’art. 1, comma 2, del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76, possono, a richiesta, essere svolte dall’UREGA, secondo le modalità che seguono, ed applicando, per quanto riguarda l’esclusione automatica delle offerte anomale, le disposizioni di cui all’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in quanto quelle previste dall’art. 4 della L.R. 13/2019, possono applicarsi solo alle procedure ordinarie”

Infine la nota fa un breve cenno all’incidenza che le norme contenute nel Decreto Legge possano avere sull’istituto del Project Financing, in relazione alle modifiche introdotte dal decreto dall’art. 8 all’art. 183 (Project Financing) del Codice dei Contratti.

Dip Tec Regle prot n 112453 del 29_07_2020