Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito web, il 6 agosto scorso, il decreto previsto dall’articolo 119 comma 3 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, c.d. Decreto Requisti Tecnici che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici che beneficiano delle agevolazioni fiscali, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Le disposizioni di cui al presente decreto, come stabilito dall’art. 12 comma 4, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 – Serie generale – del 5 ottobre 2020, (sito gazzetta ufficiale) e quindi entra in vigore dal 6 ottobre 2020.

Il provvedimento definisce, tra l’altro:
– I requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni fiscali;
– Le modalità di attestazione del miglioramento di due classi energetiche;
– I massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
– Le procedure e le modalità di controlli a campione eseguiti dall’Enea, sia documentali che in situ, volti ad accertare il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, sono dettagliati nell’Allegato A e in altri specifici allegati al decreto per:
– gli interventi di isolamento termico, con i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni, sia per le strutture opache verticali ed orizzontali, da misurare al netto dei ponti termici, che per la sostituzione di finestre comprensive di infissi
– le pompe di calore, sia elettriche che a gas
– gli impianti e gli apparecchi a biomassa
– i collettori solari

Per i massimali di costo specifici per gli interventi “trainanti” e “trainati”, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il decreto prevede che il tecnico abilitato, che sottoscrive l’asseverazione di rispondenza ai requisiti tecnici, oltre al allegare il computo metrico per asseverare la congruità delle spese, deve seguire i seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento devono risultare inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
b)  nel caso in cui i prezzari di cui sopra non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I al decreto. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui sopra;
c)  gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui sopra, rientrano nella detrazione secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le disposizioni e i requisiti tecnici previste dal decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto (6 ottobre 2020). Per gli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.