Sismabonus acquisti: limite di spesa, asseverazione e cessione del credito

Sì all’aumento volumetrico degli interventi che accedono al Sismabonus acquisti ove consentito, con possibilità di fruire della detrazione su tutte le unità ricostruite a prescindere dal numero delle unità iniziali.

Sì alla cessione del credito per i cd. “forfettari”. Sì all’asseverazione tardiva per gli interventi in zona 2 e 3. In caso, però, di acquisto di un immobile con relativa pertinenza la detrazione va calcolata, nel limite di 96.000 euro, sul prezzo unitario.

È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.281 del 27 agosto 2020, resa ad un contribuente che intende acquistare un’unità immobiliare con relativa pertinenza, derivante interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in zona sismica 2 con aumento volumetrico.

Il progetto in questione è stato presentato in Comune con richiesta di rilascio del permesso di costruire in data 6 marzo 2019, autorizzato ed approvato dallo stesso in data 1 luglio 2019.

L’istante non ha ricevuto l’asseverazione di riduzione del rischio sismico in quanto tale intervento, secondo la normativa vigente al momento della richiesta di rilascio del permesso di costruire, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire di tale agevolazione.

All’Agenzia delle Entrate, il contribuente intende chiedere se:

  • può beneficiare del Sismabonus acquisti anche se l’asseverazione non è stata depositata insieme alla richiesta di rilascio del permesso di costruire;
  • nel calcolo delle spese agevolabili le pertinenze devono essere considerate autonomamente oppure unitamente all’abitazione;
  • tenuto conto del fatto che avendo aderito al cd “regime forfettario” non può beneficiare della detrazione IRPEF, possa, comunque, cedere il proprio credito all’impresa esecutrice dei lavori o a soggetti terzi.