Con la Risposta n.23 dell’8 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che possono fruire del c.d. “Bonus facciate” di cui all’art. 1 commi 219-223 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) solo gli edifici nelle zone A o B di cui al DM 1444/68. La detrazione compete se gli edifici sono ubicati, oltre che nelle suddette zone A o B, anche nelle zone a esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2020). In questi casi, l’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento deve risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti. Se, come nel caso di specie, l’immobile è ubicato in parte in zona “attività terziarie” e in parte in “zona di completamento B3”, per poter beneficiare del bonus è necessario ottenere detta certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione.

Diversamente, l’agevolazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3”.

Infine, per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o in alternativa optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, (ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.