Sismabonus acquisti maggiorato al 110% rapportato al prezzo di acquisto. Con la Risposta n. 494 del 20 luglio 2021 l’ Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’accesso alla detrazione del 110% per l’acquisto di case antisismiche, anche in presenza di asseverazione del progettista e attestazione del direttore dei lavori predisposte nella formulta indicata dal previgente DM. 58/2017.

In particolare, l’istante ha fatto presente di aver acquistato da una società di costruzioni la metà della quota di unità immobiliare derivante da un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente collocato in zona sismica 3, per la quale è stato eseguito il deposito della relazione del progettista, unitamente all’asseverazione del rischio sismico allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e dell’attestazione di conformità al progetto strutturale, con stipula dell’atto di acquisto e relativi pagamento dopo l’1/07/2020 (con rogito stipulato l’1/09/2020).

L’Agenzia delle Entrate analizzando anche queste fattispecie ha precisato che il sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art.16 del DL 63/2013 deve essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.

Pertanto, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110%, non è necessario attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relaizone agli interventi agevolati con la conseguenza che gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un’asseverazione predisposta con il modello previgente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall’art.119 del DL. 34/2020.