Risposte a quesiti e soluzioni operative in merito all’applicabilità dell’Ecobonus e del Sismabonus, anche nella forma del Superbonus al 110%, per gli interventi eseguiti sugli immobili nell’ambito della ricostruzione nelle zone interessate da eventi sismici.

Questo il contenuto della Guida dell’Agenzia delle Entrate “Incentivi fiscali Ecobous e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici, pubblicata lo scorso 22 luglio, che costituisce un valido ed efficace strumento a disposizione di privati ed operatori del settore.

In particolare, la Guida riporta sia un’analisi dei singoli quesiti raccolti durante gli incontri con i soggetti istituzionali coinvolti sia le risposte elaborate alla luce della normativa vigente e della prassi applicativa in materia.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate si sofferma, tra l’altro, sui seguenti aspetti:

  • ambito applicativo delle agevolazioni fiscali di cui all’art.119, co. 1-ter, 4-ter, 4-quater del D.L. 34/2020, convertito, con modifiche nella legge 77/2020.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria precisa che:

  • i citati co. 1-ter e 4-quater dell’art.119 disciplinano le relazioni tra il contributo per la ricostruzione e il Superbonus spettante per gli interventi volti, rispettivamente, all’efficientamento energetico ed antisismico.

In particolare, la Guida specifica che il Superbonus spetta per l’importo eccedente il predetto contributo, e fornisce un esempio specifico (cfr. risposte n.1 e 2 della sezione n. 2.1);

  • il co. 4-ter dell’art.119 disciplina una diversa ipotesi, nella quale si presuppone la rinuncia al contributo per la ricostruzione, ed i benefici fiscali (Ecobonus e Sismabonus al 110%) vengono riconosciuti in via alternativa rispetto al medesimo, con una maggiorazione del 50% del limite di spesa. In sostanza, il contribuente può scegliere di rinunciare al predetto contributo e di beneficiare di un limite di spesa maggiorato (cfr. le risposte della sezione 2.3 e della sezione 3.3);
  • spese “in accollo obbligatorio”, non ammesse al contributo per la ricostruzione, ma agevolabili con il Sismabonus al 110%.
    Al riguardo, la Guida conferma che anche tali spese sono ammissibili al Superbonus. Inoltre, viene confermato che il “110%” spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che i relativi lavori siano sia effettivamente realizzati.
    L’individuazione delle “spese connesse” deve essere effettuata da un tecnico abilitato (cfr. anche la 30/E/2020 e la risposta n.6 della sezione 2.2);
  • modalità di fatturazione della diversa tipologia di spese sostenute (spesa rientrante nel contributo per la ricostruzione, ovvero eccedente).
    Sul punto, l’Agenzia delle Entrate specifica che occorre tenere ben separate le spese finanziate con il contributo per la ricostruzione da quelle ammesse al Superbonus (eccedenti il contributo), mediante una distinta contabilizzazione.
    In merito, non è necessario che siano emesse distinte fatture riferite agli importi relativi al contributo e alle spese rimaste a carico del richiedente, agevolabili con il Superbonus, «purché dalla fattura risulti distintamente la spesa riferibile al contributo per la ricostruzione e quella riferibile all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 119». Inoltre, nella fattura deve essere indicato separatamente anche l’importo di eventuali ulteriori spese, non ammesse né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus (cfr. le risposte n.13 e 16 della sezione 3.1).