Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 – Suppl. Ordinario n. 8 – del 28 febbraio 2022, la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge – c.d. “Milleproroghe” – 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

Con riferimento al settore dei lavori pubblici, in particolare con l’art. 3, comma 4  rubricato “Liquidità delle imprese appaltatrici”, il Legislatore, intervenendo sull’articolo 207, comma 1, del D.L. 34 del 2020  (c.d. Decreto Rilancio), ha prorogato il termine al 31 dicembre 2022, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara, disciplinate dal D.Lgvo n. 50/2016, per le quali è possibile incrementare fino al 30 per cento l’anticipazione del prezzo contrattuale, di cui all’art. 35, comma 18, del suddetto D.lgs.

Si ricorda che il suddetto termine era già stato oggetto di proroga al 31 dicembre 2021, da parte dell’art. 13 del D.L. n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021.

Con riferimento alle misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, rinviando al dossier riepilogativo, predisposto da ANCE, si sintetizzano di seguito le principali disposizioni di interesse:

  • Rateizzazione dei debiti fiscali pre-pandemia [art. 2-ter] – Disposizione, inserita in sede di conversione in legge, che riapre i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza sanitaria (ossia prima dell’8 marzo 2020), consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022;
  • Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale [art. 3, comma 1-ter] – Disposizione, inserita in sede di conversione in legge, che estende alle perdite di capitale sociale, emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la disciplina di “sterilizzazione” in relazione alla quale l’obbligo di ripianamento è differito al bilancio 2026;
  • Proroga dei termini agevolazioni prima casa [art. 3, comma 5-septies] – Viene estesa al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini (scaduta al 31 dicembre 2021) previsti dalla normativa per usufruire dell’ agevolazione fiscale all’acquisto della prima casa;
  • Ammortamento dei beni per il 2021 [art. 3, comma 5-quinquiesdecies] – Viene consentita la proroga della sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021 a prescindere dalla circostanza che abbiano completato, o meno, l’ammortamento annuo riferito all’esercizio 2020;
  • Divieto di trasferimento del contante [art. 3, comma 6-septies] – Disposizione che modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale sono vietati i trasferimenti di contanti a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, è nella misura di 000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • Recupero dell’IVA in presenza di procedure concorsuali [art. 3-bis] – Disposizione che precisa la decorrenza, riguardo la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva in presenza di procedure concorsuali, a partire dalle procedure avviate già alla data del 26 maggio 2021 secondo quanto stabilito  in origine dal decreto-legge Sostegni-bis (articolo 18 del D.L. 73/ 2021);
  • Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinari e industria 4.0 [art. 3-quater] – Viene esteso il termine dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi ordinari e “Industria 4.0”, ferma restando la condizione che, entro la data del 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
  • Bonus in edilizia Detraibilità delle spese per attestazioni [art. 3-sexies] – Per gli interventi edilizi agevolabili, quali il Superbonus e gli altri bonus edilizi ordinari (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate), viene prevista la detraibilità anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, relative al rilascio delle attestazioni, asseverazioni e visto di conformità;
  • Proroga in materia di IRAP [art. 20-bis] – Viene prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’art. 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.