E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.73 del 28.03.2022, della Legge n. 25 del 28 marzo 2022, di conversione del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. “Sostegni-ter”).

Il Legislatore, con l’articolo 29, è intervenuto in modo significativo su due principali temi legati:

  • alla clausola revisione dei prezzi, statuendone l’obbligatorietà, fino al 31 dicembre 2023, in relazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, i cui atti iniziali di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto,  ovvero dopo il 27 gennaio 2022 (art. 29, comma 1, lett.a)
  • alle compensazionida riconoscersi in conseguenza delle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei materiali da costruzione (art. 29, comma 1, lett. b)

La legge di conversione n. 25/2022, in commento, sostanzialmente non introduce significative variazioni, almeno per quanto concerne il settore dei contratti pubblici; le uniche modifiche meritevoli di attenzione riguardano gli accordi quadro e l’istituto del C.C.T., e precisamente:

  • Il nuovo comma 11-bis dell’art. 29, prima parte, afferente gli accordi quadro già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore della norma (29.03.2022), prevede la possibilità, entro  “…i limiti delle risorse complessivamente stanziate…utilizzare le risultanze dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 12 della medesima norma”, il quale affida ad un decreto del MIMS, da adottarsi entro il 30 aprile prossimo, l’approvazione di apposite Linee Guida per garantire l’omogeneità nella formazione e nell’aggiornamento dei prezzari regionali.

Lo stesso comma 11-bis, seconda parte, inoltre, prevede che, nelle more dell’aggiornamento dei prezzari secondo le modalità sopra indicate, le stazioni appaltanti possono, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziate e del ribasso offerto, incrementare o ridurre i prezzari regionali utilizzati per l’aggiudicazione, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate con decreti del MIMS da adottarsi su base semestrale (entro il 31 marzo  e il 30 settembre di ogni anno), ai sensi del comma 2 dell’articolo 29 del D.L. 4/2022.

  • Il comma 13 – bis, dell’articolo 29, della legge in commento, prevede la possibilità fino al 30 giugno 2023 e non più fino al 31 dicembre 2021, la possibilità riconosciuta alle parti di sciogliere il Collegio Consultivo Tecnico, che, come è noto, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, la sua costituzione è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.