Legge di conversione del D.L. n. 4/2022 cd. Decreto Sostegni ter – Legge 28 marzo 2022, n. 25
- 4 Aprile 2022
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la Legge 28 marzo 2022, n. 25 (pubblicata in G.U. n. 73 del 28 marzo 2022 – Supplemento ordinario n. 13), di conversione del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. “Decreto Sostegni ter”, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, seppur abrogando interamente il Decreto Legge n.13 del 25 febbraio 2022 cd. Decreto correttivo antifrodi (si veda ns. comunicazione del 28 febbraio 2022 – D. L. n.13 del 25 febbraio 2022 cd. Decreto correttivo antifrodi – nota informativa), ne ha sostanzialmente riscritto le misure.
In particolare, si ricorda che il D.L. 13/2022 era intervenuto a correggere le limitazioni alla cessione del credito connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus ordinari e Bonus facciate), inizialmente introdotte dall’art.28 del Decreto Sostegni ter che, a fine gennaio, avevano comportato il blocco delle piattaforme bancarie.
Pertanto, la Legge di Conversione del c.d. “Decreto Sostegni ter”, oltre ad aver riscritto le regole in materia di cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, ha confermato e fatto proprie le disposizioni dell’abrogato D.L. 13/2022 che si riepilogano di seguito in sintesi:
- abrogazione del comma 1 del’art.28 del DL 4/2022 (che limitava la cessione dei crediti da bonus fiscali); [ 28, comma 1 L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022]
- il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni; [ 28, comma 1-bis, lett. a) L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022]
- i crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta non possono formare oggetto di successive cessioni parziali. Questa nuova previsione si applica con riferimento alle comunicazioni successive a quelle di prima cessione o di sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Al credito d’imposta (derivante anche dallo sconto in fattura) viene attribuito un codice identificativo univoco da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Pertanto, il beneficiario originario potrà continuare a cedere parzialmente il credito di imposta, mentre il soggetto che acquista il credito (o l’impresa che ha praticato lo sconto in fattura) potrà cederlo solo per intero; [ 28, comma 1-bis, lett. b) L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022]
- inasprimento, con riferimento a tutti i bonus in edilizia, delle sanzioni a carico dei tecnici asseveratori e dei soggetti che appongono il visto di conformità nell’ipotesi in cui espongano informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso o attestino falsamente la congruità delle spese. Tali soggetti vengono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. È inoltre previsto l’adeguamento delle polizze assicurative che i medesimi tecnici devono stipulare; [art. 28 – bis, comma 2, lett. a) L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022]
- per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle stesse (superando così il limite minimo di 500.000 euro); [art. 28 – bis, comma 2, lett. b) L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022]
- per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi, sarà consentito solo se nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale indicazione dovrà essere riportata anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili. Si rileva, infine, che tale misura sarà efficace dal 27 maggio 2022 e si applicherà ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data; [art. 28 – quater, comma 1 e comma 2 L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022]
- proroga dal 7 aprile al 29 aprile 2022 del termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. [art. 10 – quater, comma 1 L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022]