Sulla G.U. del 30 aprile scorso, serie generale n. 100, è stato pubblicato il Decreto 5 aprile 2022, sulle “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”, istituito ai sensi del comma 8, dell’articolo 1-septies del DL 73/2021 (cd. Decreto sostegni bis), come convertito con legge n. 106/2021.

Come già avvenuto per le compensazioni relative al primo semestre 2021, a tale Fondo potranno presentare domanda di accesso le committenti che non dispongano di risorse proprie sufficienti a coprire integralmente le istanze compensative che saranno richieste per il secondo semestre 2021.

Le modifiche apportate dal nuovo DM rispondono, sostanzialmente, all’esigenza di ottimizzare i tempi di trasferimento delle risorse dal Fondo stesso alle committenti e, in tale ottica, prevedono due principali novità:

  • la riduzione da 60 a 45 giorni dei termini entro i quali le committenti devono presentare domanda di accesso al Fondo – in caso di incapienza o totale assenza di risorse proprie – decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto di rilevazione relativo al secondo semestre 2021, di cui si attende a momenti la pubblicazione in Gazzetta;
  • l’istituzione di una piattaforma informatica dedicata, che le stazioni appaltanti dovranno utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande