Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (in vigore dal 21 maggio u.s.), recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”.

Per quanto di interesse, in materia di lavori Pubblici, in sede di conversione, il Governo ha confermato l’articolo 23 del D.L. n. 21/2022,  rubricato “revisione prezzi”, con cui il Legislatore, proseguendo nell’intento di fronteggiare gli aumenti eccezionali di alcuni materiali, ha disposto che il MIMS “…può riconoscere…” alle stazioni appaltanti una anticipazione nella misura del 50% delle risorse del fondo per l’adeguamento de prezzi  di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, come convertito con legge n. 106/2021, le cui modalità di accesso sono state fissate con D.M. del 30.09.2021.

Si precisa, che trattasi di una anticipazione, che il governo riconosce solo alle stazioni appaltanti, laddove le stesse abbiano presentato l’istanza di accesso al predetto Fondo ai sensi dell’art. 1 septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, e, nelle more dell’espletamento dell’attività istruttoria da parte del MIMS, relativa alle istanze di compensazione presentate dalle imprese.

Ulteriore punto di interesse riguarda la misura introdotta dal comma 2 dell’articolo 23 del D.L. n. 21/2022 in commento, con il quale il Governo, sempre al fine di fronteggiare il grave problema del caro materiali, ha previsto un incremento di:

  • 120 milioni di euro della dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, previsto dall’articolo 1-septies, comma 8 del D.L. n.73/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), convertito nella Legge n. 106/2021;
  • 200 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 7, comma 1 del D.L. n.76/2020, da destinare interamente alle compensazioni di cui all’articolo 29, comma 10 del D.l. n.4/2022 (cd. Decreto Sostegni ter)