Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.150 del 29 giugno 2022,  la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Per quanto concerne il settore dei lavori pubblici, il provvedimento, entrato in vigore il 30 giugno 2022, contiene alcune importanti misure che di seguito brevemente si richiamano:

  • Articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere.

I commi in questione stabiliscono che l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo (ossia le circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, che possano dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento) siano incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei  materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
Si prevede che, in tali casi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.  

  • Articolo 18-bis, comma 12, relativo agli oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici.

La norma introduce all’art. 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. Decreto Semplificazioni bis), il comma 7-bis, secondo cui gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all’articolo 216, comma 11, del codice dei contratti pubblici, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dall’art. 48, possono essere posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR (di cui all’articolo 10, comma 5, del medesimo decreto n. 77/2021).

  •  Articolo 34, relativo al rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere

Tale articolo, inter alia, introduce, all’articolo 95, comma 13, del Codice, tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, “l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.
Ciò, sempre compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

  • Articolo 35, relativo alle procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Tale articolo chiarisce che le procedure “derogatorie” previste dall’articolo 48 del decreto n. 77/2021 – convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – in materia di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano anche in caso di suddivisione in lotti funzionali.