Si segnala una recentissima pronuncia assunta dal Tar Campania (I Sezione) e precisamente la Sentenza del 5 dicembre 2022, n. 7596, con la quale il G.A., ha accolto il ricorso proposto da Acen, Ance Campania e Ance Caserta contro l’Interporto Sud Europa, per l’annullamento della lex specialis relativamente ai lavori di “affidamento dei lavori del raddoppio della presa e consegna nonché del suo prolungamento e del relativo sottopasso ferroviario” nella parte in cui “…il progetto esecutivo posto a base di gara è stato predisposto senza fare riferimento alle tariffe regionali aggiornate, con conseguente violazione dell’obbligo, derivante dalla normativa di riferimento, di applicare i prezzari vigenti, per l’appunto, all’atto di indizione della gara”.

Nel caso in specie il progetto esecutivo non recava, infatti, le tariffe aggiornate e faceva addirittura riferimento al Prezzario Regionale del 2015 e al Tariffario dei Lavori di RFI del 2016.

Con il suddetto ricorso, i ricorrenti hanno, quindi, denunciato la violazione dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.L.n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), relativamente all’obbligatorietà  di osservanza dei prezzari aggiornati per le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del richiamato D.Aiuti (18 maggio 2022).

Il G.A. ha affermato che “..Il dato letterale è preciso nel richiedere che, per le procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione dell’entrata in vigore del decreto legge stesso, ovvero per le gare bandite dopo il 17 maggio 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall’art. 23, comma 16, d. lgs n. 50/2016, va applicato inderogabilmente il prezzario aggiornato ai sensi della medesima normativa.

Con la suddetta pronuncia, il G.A. non solo chiarisce  il momento in cui una procedura di gara può intendersi avviata, la quale deve intendersi coincidente con la data di pubblicazione oppure, nel caso di procedure senza pubblicazione di bando, di invio della lettera di invito a presentare l’offerta, ma sancisce l’obbligo per le Stazioni appaltanti di osservare il prezzario aggiornato ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.L. n. 50/2022.