Facendo seguito alla nostra news del 13 dicembre 2022 “Ministero del Lavoro – proroga al 31 dicembre 2023 decontribuzione Sud”, ricordiamo che on la decisione C (2022) 9191 final del 6 dicembre 2022 la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione SUD al 31 dicembre 2023, pertanto in forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

Con messaggio del 21 dicembre 2022 n. 4593/2022 l’Inps ha fornito i primi chiarimenti sulla proroga della Decontribuzione Sud, così come prevista dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Come previsto dalla sopra citata decisione della Commissione europea, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework è stato innalzato a:

  • 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l’Inps ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

L’Inps ha, inoltre, evidenziato che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito della precedente versione del c.d. Temporary Crisis Framework1

Per quanto concerne l’esonero contributivo in oggetto riferito al periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029, l’Inps ha comunicato che le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, l’Inps ha rinviato alle indicazioni già fornite in precedenza (da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022 vedi nostra del 2 agosto 2022).