L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 17 febbraio u.s., sul proprio sito internet una FAQ  che fornisce un importante chiarimento circa la decorrenza dell’obbligo che riguarda i requisiti SOA di cui devono essere in possesso le imprese esecutrici di interventi connessi ai bonus edilizi (artt. 119 e 121 co. 2 D.L. 34/2020, ovvero Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) con lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Si ricorda che l’art. 10-bis del D.L. 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022), ha previsto delle scadenze temporali differenziate per la decorrenza dell’obbligo di qualificazione SOA (si veda nostra news del 16 gennaio 2023 “Bonus edilizi e obbligo di qualificazione SOA: analisi ANCE) che hanno generato alcune interpretazioni contrastanti.

Con il chiarimento fornito, l’AdE chiarisce che per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020, possono acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023, non essendo obbligatoria già dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente beneficia delle agevolazioni fiscali sopra dette, deve essere affidata alternativamente:

  1. ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
  2. ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

 A decorrere dal 1° luglio 2023, i medesimi lavori, devono essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso della attestazione SOA, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).

Resta fermo, infine, che tali obblighi di qualificazione riguardano anche i contratti di appalto o subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 ed i cui lavori non siano terminati il 31 dicembre 2022.