L’inserimento di criteri di tipo soggettivo nell’offerta tecnica è ammissibile ma a determinate condizioni. Questo quanto affermato dall’ANAC con la delibera n. 219 del 23 aprile 2024.

Con Delibera n. 219 del 23 aprile 2024, l’ANAC ha ribadito che “nell’attuale assetto normativo di settore recato dal d.lgs. 36/2023 sulla base delle previsioni dell’art. 108 del Codice medesimo, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti devono stabilire criteri di valutazione idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e tali criteri devono consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta”.

Con la suddetta delibera, l’ANAC si è espressa su una questione avente ad oggetto un bando di gara, in cui era stata prevista l’attribuzione di complessivi 60 punti per l’offerta tecnica ad una serie di elementi di natura soggettiva quali il possesso delle certificazioni ISO da parte dell’O.E., senza prevedere alcun altro diverso criterio.

L’ANAC – attraverso una puntuale lettura e analisi dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 36/2023, dettato in recepimento dell’art. 67 della Direttiva 2014/24/UE e in continuità con l’art. 95 del previgente Codice 50/2016ha sottolineato come l’art. 108 cit. valorizzi il ricorso al criterio di aggiudicazione (oepv), “…quale criterio applicabile in via generale per tutti gli affidamenti, potendo la stazione ricorrere al secondo (minor prezzo) in via residuale, ossia per le specifiche ipotesi di acquisti di servizi/forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, con esclusione dei servizi ad alta densità di mano d’opera”.

Tale valorizzazione, aggiunge l’Autorità, emerge in particolare dalle previsioni del comma 4 dello stesso art. 108 secondo cui: “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.”

Dunque, dalla lettura della citata disposizione, risulta essere rimessa alla stazione appaltante l’individuazione dei criteri dell’OEPV, in relazione alle caratteristiche specifiche del singolo appalto, “…i quali devono essere finalizzati a valorizzare la qualità dell’offerta e devono essere tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici della stessa.”

L’ANAC, tuttavia sottolinea, alla luce delle linee guida n. 2/2016 e della giurisprudenza amministrativa (ancorchè riferite al previgente assetto normativo recato dal d.lgvo n. 50/2016) la possibilità da parte della S.A. di inserire nel bando elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo ma solo in presenza due precise condizioni:

  • migliore apprezzamento del contenuto e affidabilità dell’offerta;
  • il punteggio attribuito ai predetti criteri non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo dell’offerta medesima (si veda anche atto del Presidente del 26 luglio 2023 n. 1332)

L’Autorità, quindi, sulla base delle superiori riflessioni, nella fattispecie in esame, in considerazione che il bando (oggetto di segnalazione) prevedeva l’attribuzione di un punteggio pari a 60 ad elementi di natura esclusivamente soggettiva, senza indicare altri criteri come quelli effettivamente migliorativi, ha affermato “…l’impossibilità di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione delle offerte tecniche esclusivamente di tipo soggettivo (come ad es. nel caso delle certificazioni ISO che attengono a requisiti soggettivi dei concorrenti), nei termini in precedenza indicati.”