Trasmessa da Confindustria una comunicazione in tema di “transazioni in sede sindacale”.

Confindustria nazionale, con una propria comunicazione, ha segnalato il crescente consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale secondo cui per “transazione in sede sindacale” si deve intendere non solo la transazione avvenuta con l’assistenza concreta di un conciliatore sindacale,  di fiducia del lavoratore, ma contestualmente, una transazione avvenuta in una sede “fisica”, ossia in un “luogo”, che garantisca “la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia dei diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti”.

Bene precisare fin da subito, per quanto si andrà ad esporre nel prosieguo, che le conciliazioni in sede sindacale rispondono a requisiti stabiliti dall’art. 2113 comma 4 c.c., essendo dunque, quella in parola, una delle sedi nelle quali il lavoratore può legittimamente rinunciare a transigere i propri diritti.

A sostegno dell’orientamento suesposto una recente ordinanza della Corte di Cassazione, (8 aprile 2025 n. 9286), a fronte di un verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto presso la sede aziendale, ha affermato che “la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.

Negli stessi termini, in una precedente ordinanza n. 10065/2024, la Cassazione già affermava che la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411 comma 3 c.p.c. non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.

La Corte Suprema, ritiene che nel caso in cui il verbale di conciliazione fosse sottoscritto sì alla presenza del lavoratore e del rappresentante sindacale ma in locali aziendali, non possono essere ritenuti soddisfatti i requisiti previsti dal legislatore, ai fini della validità delle rinunce e delle transazioni.

Questo perché la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Si tratta di accorgimenti concomitanti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti di qualsiasi genere. Per tali motivi, i luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti sia perché collegati all’organo deputato alla conciliazione, sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza datoriale.

In merito, Confindustria, nell’evidenziare come allo stato attuale non pare messa in dubbio la validità delle conciliazioni o delle transazioni avvenute presso le sedi delle associazioni datoriali che, in effetti, sono e restano delle “sedi sindacali”, suggerisce alle imprese associate di sottoscrivere le transizioni presso la sede dell’associazione datoriale, evitando le sedi aziendali, ritenendo, inoltre, opportuno inserire nel testo dell’accordo transattivo in calce (e con opportuna specifica sottoscrizione, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 1341 c.c., ossia la c.d. doppia sottoscrizione) le seguenti formule:

  • “Pienamente consapevole dei contrasti giurisprudenziali esistenti circa la corretta individuazione della sede “protetta” presso cui procedere alla sottoscrizione di intese transattive, il lavoratore [nome del lavoratore] e il suo sindacalista di fiducia [nome del sindacalista e sigla sindacale di appartenenza, specificando che è stato espressamente individuato dal lavoratore] dichiarano di aver liberamente e scientemente deciso di sottoscrivere la transazione “in sede sindacale”, presso la sede dell’Associazione…, dando atto che da questa circostanza non è derivata alcuna limitazione alla libera determinazione della volontà del lavoratore di disporre dei diritti oggetto dell’accordo transattivo.
  • “Le parti si danno atto che il lavoratore è stato effettivamente assistito dalla OS partecipante alla conciliazione, che i contenuti sono stati pienamente compresi, che la sede di esecuzione della procedura è stata scelta in comune accordo e ritenuta funzionale al libero convincimento ed alla adeguata e piena consapevolezza delle parti assistite in merito ai contenuti ed agli effetti della transazione sottoscritta”.