
Ritenute negli appalti – DURF ed operazioni non imponibili ad IVA – Risposta AdE n. 123 del 29 aprile 2025
- 14 Maggio 2025
- 0
Con la Risposta n. 123 del 29 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al requisito del 10% dei versamenti registrati in conto fiscale rispetto all’ammontare dei ricavi, necessario ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che le imprese che effettuano servizi di spedizione relativi a trasporti internazionali rischiano di non ottenere il DURF qualora, nei tre anni precedenti, i versamenti fiscali risultino inferiori al 10% dei ricavi del medesimo periodo. Questo accade perché tali prestazioni, essendo esenti da IVA, non generano versamenti d’imposta, neppure in via teorica.
L’Agenzia, nel rispondere al suddetto interpello, ritorna sull’applicabilità dell’obbligo di versamento, senza possibilità di compensazione, delle ritenute fiscali, contributive ed assistenziali da parte dell’appaltatore per i propri dipendenti impiegati in appalti di importo superiore a 200.000 euro, e per i quali si verificano anche una serie di ulteriori condizioni.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.
In caso di mancato pagamento delle ritenute da parte dell’impresa, il committente è tenuto a sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’appalto o fino a copertura delle ritenute non versate.
Questi obblighi non si applicano, ed è quindi possibile pagare le ritenute mediante compensazione con i crediti fiscali, se l’impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il DURF, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e con validità di 4 mesi. Con il DURF si attesta la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
- aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Riguardo a quest’ultima condizione, nella Risposta in esame, come già sopra anticipato, l’Agenzia ha precisato che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale rispetto all’ammontare dei ricavi, non rientra l’IVA figurativa sulle operazioni riferite a “servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione”.
Come chiarito nella Risoluzione AdE n. 53 del 22 settembre 2020, sono, invece, ricompresi nel calcolo della soglia del 10%:
- i versamenti Iva effettuati dalla PA relativi alle operazioni soggette al reverse charge e split payment, trattandosi comunque di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’imposta (
- l’Iva teorica corrispondente al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta (nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per trasparenza fiscale) o quella risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo.
Per completezza si evidenzia che, sempre con riferimento al requisito della soglia del 10% dei versamenti fiscali dell’ultimo triennio rispetto ai ricavi del medesimo periodo, necessario per il rilascio del DURF, l’ANCE ha da tempo avviato le opportune iniziative presso l’Agenzia delle Entrate, al fine di sollecitare alcuni correttivi.
In particolare ANCE chiede di:
- ottenere che in tale ammontare rientri anche la ritenuta pari all’11% che imprese operanti con i bonus in edilizia subiscono ad opera delle Banche all’atto dell’accredito dei bonifici di pagamento dei lavori eseguiti,). Si tratta, infatti, di importi fiscali materialmente non versati dalle imprese, ma dagli istituti di credito per loro conto, che non vengono conteggiati nel rapporto ricavi/versamenti ai fini del DURF;
- trovare una soluzione per le imprese di promozione immobiliare che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare, ma hanno anche dipendenti utilizzati in lavorazioni edili, per le quali l’ammontare quasi totalitario dei ricavi deriva dalla vendita di immobili, per cui è molto spesso difficile che i versamenti registrati in conto fiscale superino il 10% di tali importi;
- risolvere le criticità collegate al rilascio del DURF per le imprese che effettuano interventi su commessa, partecipando ad Organismi consortili (Consorzi operativi o Società Consortili operative), che provvedono a realizzare i lavori. Per queste, l’ammontare dei ricavi è costituito, oltre che dai ricavi riferiti alla attività svolta in proprio, anche dalle quote dei ricavi ribaltate da ciascuna delle Strutture Consortili alle quali le stesse partecipano nel periodo di riferimento, mentre gli importi dei versamenti fiscali riguardano la sola attività svolta in proprio. Di conseguenza, il rapporto (versamenti sul conto fiscale/ricavi) contiene elementi fra loro non omogenei, circostanza che impedisce il raggiungimento della soglia richiesta dalla normativa per avere il DURF.
In tutti e 3 i casi, infatti, si tratta di imprese perfettamente regolari dal punto di vista fiscale, che tuttavia non riescono ad ottenere il DURF, non soddisfacendo la citata condizione di “congruità” dei versamenti in rapporto ai ricavi di periodo.
Per tali situazioni, quindi, l’ANCE ha chiesto all’Agenzia delle Entrate che si pervenga ad una soluzione consona, tenuto conto che, in presenza di tutte le condizioni normativamente previste, la disciplina sul corretto versamento delle ritenute fiscali, ivi compreso il DURF, impatta anche sull’applicabilità delle nuove regole sulla “patente a crediti”, in vigore dallo scorso 1° ottobre (art.27 del D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – TUSL).
In ogni caso, in assenza di pronunciamenti ufficiali dell’Amministrazione finanziaria su tali questioni, si comunica che l’Agenzia ha assicurato informalmente ad ANCE che le circostanze sopra evidenziate sono tenute in debita considerazione in sede di riesame dell’istanza dell’impresa a seguito dell’eventuale mancato rilascio del DURF.