Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 116 del 21 maggio 2025 il D.L. n. 73 del 21 maggio 2025 (cd. Decreto Infrastrutture), in vigore dal 21 maggio, contenente diverse norme di interesse del settore delle costruzioni: dalla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico nell’ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina alle novità relative ai contratti pubblici e quelli di protezione civile, dalle disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi alle disposizioni transitorie sulle nuove regole di utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate.

Nel rinviare per gli opportuni approfondimenti alla nota tecnica predisposta da ANCE, si richiamano in sintesi alcune delle misure contenute nel decreto-legge di interesse in materia di lavori pubblici:

Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria [Art. 1]
La disposizione prevede, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, l’obbligatorietà di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico. È, altresì, prevista una decurtazione del 50% dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’Allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023. [art. 1, comma 1, lett. b)]

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile [Art. 2]
Al fine di introdurre una regolamentazione specifica e autonoma per le procedure di somma urgenza distinte da quelle di protezione civile, viene modificato l’art. 140 del D.Lgs. 36/2023 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile).
 
Dopo l’art. 140 del D.Lgs. 36/2023, viene inserito il nuovo articolo 140-bis, dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile. [art. 2, comma 1, lett. d)]

Per tali contratti, viene disposta l’applicazione non solo delle norme del novellato art. 140-bis, ma anche dell’art. 140 del Codice dei Contratti e del nuovo articolo 46-bis del Codice di Protezione Civile (aggiunto con il DL. in commento), considerando le diverse tipologie di eventi emergenziali richiamate all’articolo 7 del Codice di Protezione Civile.

In coerenza con il nuovo art.140-bis del Codice, viene introdotto nel Codice di protezione civile il nuovo articolo 46-bis “Procedure di protezione civile” sopra richiamato, che stabilisce l’applicazione di procedure semplificate per le verifiche antimafia e la possibilità di ricorrere a centrali di committenza per la realizzazione di strutture temporanee. [art. 2, comma 2]

Disposizioni transitorie sulle nuove regole di utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate [Art. 2, comma 1, lettera f)]
Com’è noto, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA, il D.Lgs. 209/2024 (cd. Correttivo) nel modificare il comma 20 dell’art. 119 e l’art. 23 dell’Allegato II.12 del Codice, ha stabilito che i CEL relativi a lavori subappaltati possono essere utilizzati per la qualificazione SOA solo dai subappaltatori e l’appaltatore, invece, potrà considerarli esclusivamente per il calcolo della cifra d’affari complessiva.

Con DL in commento viene prevista una disciplina transitoria per regolare gli effetti della suddetta disposizione sui contratti in corso, ovvero:

  • Viene introdotto all’articolo 225-bis del Codice 36/2023, il comma 3 bis il quale chiarisce che le “vecchie” regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati – che consentivano all’appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA – continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, ossia a bandi o avvisi pubblicati prima del 31 dicembre 2024 (prima dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo)
  • Conseguentemente, le “nuove” regole introdotte dal decreto correttivo (n. 209/2024), si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre 2024.

Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi [Art. 9]
La disposizione stabilisce che, per i contratti di lavori basati su documenti di gara contenenti il richiamo alla clausola di revisione prezzi [prevista dall’art. 29, comma 1, lett. a) del DL Sostegni-ter (DL 4/2022)], che non abbiano avuto accesso ai Fondi previsti dall’art. 26 del DL Aiuti (DL 50/2022), si applichi la disciplina sulla revisione prezzi dell’art. 60 del nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023). Questa si applica in deroga alle previsioni dell’art. 29, comma 1, lett. b) del medesimo DL Sostegni-ter (mai operativo), nonché ai documenti di gara e alle clausole contrattuali.

Nello specifico, la norma richiama i Fondi del DL. Aiuti previsti dall’art. 26:

  • al comma 4, lett. a) «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020 cd. Decreto Semplificazioni), al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022, relativamente agli interventi finanziati dal PNRR o PNC
  • al comma 4, lett.b) «Fondo per l’adeguamento dei prezzi» (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021 cd. Decreto Sostegni-bis) al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022 relativamente alle opere ordinarie
  • al comma 6-quater «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020 cd. Decreto Semplificazioni) al quale era – ed è ancora – possibile ricorrere per i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, 2024 e 2025
  • al comma 7 «Fondo per l’avvio di Opere Indifferibili» FOI al quale era possibile accedere per aggiornare al prezzario infrannuale 2022 il quadro economico degli interventi finanziati con PNRR, PNC e commissariati, prima dell’avvio della gara

Al fine di poter applicare tale revisione prezzi “in deroga”, la norma stabilisce che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per “imprevisti” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) dell’Allegato I.7 del Codice – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:

  1. gli accantonamenti per imprevisti devono rientrare nella soglia del 5-10% prevista dall’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice;
  2. deve essere disponibile almeno il 50% di tali accantonamenti (escluse le somme già impegnate) e di eventuali risorse aggiuntive stanziate annualmente per l’intervento, come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dello stesso Allegato.

 Si segnalano, infine, per quanto di interesse, l’art. 11, recante “Modifiche alla disciplina delle concessioni auto-stradali” e l’art. 15 recante “Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” e per lo svolgimento di altri eventi sportivi”.