Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 125 del 31 maggio 2025 il Decreto Ministeriale 8 maggio 2025, con il quale il Ministro delle Infrastrutture definisce le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, in attuazione della Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 532, L. 207/2024) che ha prorogato lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (DL 50/2022) anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2025.

A questo proposito, si rinvia alla nostra news del 13/01/2025 – Caro materiali – Legge di Bilancio 2025 (art. 1 co. 532): proroga per il 2025 del meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi

Per le Stazioni Appaltanti, nei casi di insufficienza delle risorse interne, l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:

  • Per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
  • Per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli accordi quadro), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cd. Fondo Opere Indifferibili), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
  • Per gli appalti pubblici di lavori, nonché gli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;
  • Per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

Accesso alle risorse del Fondo [Art. 3 DM 8 maggio 2025]
L’istanza di accesso alle risorse del Fondo deve essere presentata, a pena di esclusione, attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it all’interno delle due finestre temporali individuate al comma 3, ovvero:

  • I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025
  • II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025

Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:

  1. i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
  2. i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
  3. il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  4. il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
  5. l’entità del contributo richiesto;
  6. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

 Con riferimento al punto 4) in elenco, sul fronte delle risorse interne che le Stazioni appaltanti possono utilizzare per far fronte al pagamento delle maggiori somme, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 26 comma 6-bis, quinto periodo, del DL 50/2022, per l’accesso al Fondo, le Stazioni Appaltanti utilizzano:

  • nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  • le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente, relativamente allo stesso intervento;
  • le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
  • le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.
  • le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale (quest’ultima previsione introdotta da ultimo con la Legge di Bilancio 2025)

Esame delle domande ed erogazione delle risorse [Art. 4 DM 8 maggio 2025]
Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le istanze ricevute:

  • entro il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 (I finestra)
  • entro il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 (II finestra)

Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse, adottando decreti direttoriali della competente direzione secondo la tempistica sopra riportata, da emanarsi solo laddove le risorse siano disponibili.

A riguardo, si ricorda che la Legge di Bilancio 2025, nel modificare l’art. 26, comma 6-quater del DL.50/2022, ha previsto quale limite massimo di spesa per l’operatività del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, uno stanziamento “di 300 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per l’anno 2026”.

Entro 90 giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà, solo laddove le risorse siano disponibili (fino al limite massimo di spesa sopra indicato) all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. [art. 4, comma 3 DM 8 maggio 2025]