Con Circolare n. 98/2025 l’INPS fornisce istruzioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha modificato l’articolo 3 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, inserendo al comma 1 la lettera c-bis) che introduce un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025. [Si veda anche news del 20 gennaio u.s. “Legge di bilancio 2025 – Norme in materia di lavoro e previdenza – Nota di approfondimento”]

La disposizione prevede che in presenza di una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nel periodo che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

Sono escluse dalle ipotesi di cessazione volontaria:
– le dimissioni per giusta causa;
– le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
– le ipotesi di risoluzione consensuale previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, attinentte alla procedura di licenziamento di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, per le aziende con più di 15 dipendenti;
– le dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
– l’ipotesi di risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Ai fini del calcolo contributivo delle 13 settimane l’INPS precisa che si considerano utili:

  • i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Precisazioni sono contenute in ordine alla contribuzione nel settore agricolo.