CARO MATERIALI – I finestra temporale 1 luglio-31 luglio: attiva la piattaforma di accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” per l’anno 2025
- 1 Luglio 2025
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In riferimento alla nostra del 3 giugno u.s. “CARO MATERIALI – DM MIT 8 maggio 2025: Modalità operative e condizioni di accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” per l’anno 2025” – si ricorda che da oggi (1° luglio) e fino al 31 luglio p.v. è attiva la prima delle due finestre temporali previste per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo Ministeriale destinato alla copertura dell’aggiornamento prezzi, ai sensi del DL Aiuti, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate nel corso del 2025.
In particolare, si richiama quanto disposto dal DM MIT 106/2025 dell’8 maggio 2025, secondo il quale le Stazioni Appaltanti possono presentare l’istanza di accesso al Fondo, a pena di esclusione, attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it all’interno delle due finestre temporali, ovvero:
- I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025
- II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025
Si evidenza che, relativamente a ciascuna finestra temporale, il Ministero tratterà le richieste secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse, adottando, successivamente, secondo le tempistiche stabilite all’art. 4 del DM 8 maggio 2025 (entro il 31 ottobre 2025 per la prima finestra e entro il 31 maggio 2026 per la seconda), decreti direttoriali di riparto e trasferimento delle risorse, sempre secondo ordine cronologico, subordinatamente alla disponibilità effettiva dei fondi.
Si ricorda, inoltre, che le Stazioni Appaltanti possono presentare l’istanza di accesso al Fondo solo in assenza di risorse proprie disponibili per sostenere i costi dell’aggiornamento prezzi, Tali “risorse proprie”, ai sensi dell’articolo 26 comma 6-bis, quinto periodo, del DL 50/2022, sono rappresentate da:
- accantonamenti per imprevisti nel limite del 50% (al netto degli impegni contrattuali già assunti)
- eventuali ulteriori somme a disposizione annualmente stanziate, relativamente allo stesso intervento
- somme derivanti da ribassi d’asta (salvo diversa destinazione)
- somme disponibili relative ad altri interventi conclusi e collaudati
- somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale







