Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (vedi nostra news del 9 luglio 2025 “Emergenza clima – Protocollo quadro”), si segnala la nota pubblicata da Confindustria il 29 luglio, con cui viene data notizia del recepimento del Protocollo quadro sulle emergenze climatiche firmato il 2 luglio scorso da parte del Ministero del Lavoro con DM n. 95/2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Il DM prevede, all’art. 2, che i datori di lavoro trasmettano alla sede Inps territorialmente competente gli accordi, ove presenti, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del suddetto Protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

In merito Confindustria chiarisce che “Si tratta di una previsione che – sentiti per le vie brevi sia il Ministero sia l’INPS – non modifica le normali procedure di richiesta di cassa integrazione (per evento meteo o per ordine dell’Autorità) e non qualifica l’eventuale Protocollo attuativo del Protocollo quadro come ulteriore ipotesi di causale di CIGO, oltre a quelle previste dal DM 95442 del 15 aprile 2016. Per cui – contrariamente a quanto richiesto nel protocollo – si tratta di una semplice comunicazione.”

La nota preannuncia che il DM di recepimento del Protocollo quadro sarà presentato alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (come espressamente previsto nelle premesse dello stesso DM).

Infine, nella medesima nota si segnala che, durante l’iter parlamentare (tuttora in corso) di conversione in legge del DL n. 92/2025 (termine di conversione 29 agosto 2025), recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, è stato approvato in prima lettura dal Senato un emendamento con cui, in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO), si prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, si applicano anche alle imprese edili le disposizioni del d.lgs. n. 148/2015 che escludono l’applicazione del limite massimo di durata della CIGO stessa (pari a 52 settimane nel biennio mobile) relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (quali, ad esempio, gli eventi meteo).

Si tratta della medesima disposizione già introdotta negli ultimi due anni, che Ance, ferma restando la richiesta di renderla strutturale (equiparando così la disciplina prevista per l’edilizia a quella della generalità dei settori rientranti nel campo di applicazione della CIGO), aveva chiesto, proprio durante gli incontri presso il Ministero del Lavoro che hanno portato alla firma del suddetto Protocollo quadro, quantomeno di reintrodurre per il corrente anno. Non è stata, invece, accolta l’ulteriore richiesta, avanzata dall’Ance al Ministero, di anticipare la decorrenza di tale disposizione al 1° giugno 2025, in considerazione del fatto che il fenomeno delle alte temperature si stesse manifestando già a partire da tale mese.