Legge n.108 del 30 luglio 2025 di conversione del D.L. n. 84/2025 cd. Dl Fiscale – Misure di interesse in materia di Lavoro
- 4 Agosto 2025
- 0
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 177 del 1° agosto 2025, la Legge n.108 del 30 luglio 2025, di conversione del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 (cd. DL Fiscale) recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, in vigore dal 2 agosto 2025. Di seguito il dettaglio delle misure fiscali d’interesse dopo la conversione del D.L. 84/2025, in materia di Lavoro.
Tracciabilità rimborsi spese dei dipendenti in trasferta (art.1, co.1, lett.be h, co.3 e co.8)
Il D.L. 84/2025, anche nel testo risultante dopo la conversione in legge, ritorna sulla disciplina dei rimborsi spese per i dipendenti in trasferta, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (art.1, co.81-83, legge 204/2024 – vedi nostra comunicazione del 20 gennaio 2025 “Legge di Bilancio 2025: tutte le misure fiscali in un dossier Ance”), che ha previsto un obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, queste spese non concorrono a formare il reddito dei dipendenti medesimi, e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, solo se pagate con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carta di credito, carta di debito).
Il D.L. 84/2025 precisa ora che l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica solo alle spese di trasferta sostenute nel territorio dello Stato (con esclusione, quindi, delle spese per le missioni all’estero, che non entrano nel reddito da lavoro dipendente e sono deducibili per il datore di lavoro anche senza pagamento con sistemi tracciabili).
In questo senso, si è già espressa anche l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.188 dell’11 luglio 2025, confermando che per le spese relative a trasferte fuori dal territorio dello stato non è più richiesta la tracciabilità dei pagamenti.
La novità si applica sempre alle spese di trasferta sostenute a partire dal periodo d’imposta 2025 con la precisazione che, per il datore di lavoro ai fini della deducibilità dei costi, l’esclusione dalla tracciabilità per le spese di trasferta all’estero si applica dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del D.L. Fiscale (cfr. art.1, co.8).
“Maxi-deduzione” per le nuove assunzioni (art.3)
La legge 108/2025, di conversione del D.L. Fiscale conferma, altresì, la modifica in tema di “maxi-deduzione Irpef/Ires” del 120% o 130% (per i lavoratori fragili) per le imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Ricordiamo che la cd. “maxi-deduzione Irpef/Ires” , introdotta nel 2024 (D.Lgs. 216/2023), è stata prorogata dall’art. 1 co. 399 – 400 dalla Legge 30 dicembre 2024 n.207 Bilancio 2025, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. La misura opera a favore delle imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. In particolare, si tratta di una deduzione pari al 120% del costo del personale neoassunto (130% in caso di lavoratori “fragili”), a condizione che, in ciascuno dei tre anni, si verifichi un aumento occupazionale rispetto all’anno precedente (vedi nostra comunicazione del 10 gennaio 2025).
Al riguardo, infatti, il D.L. 84/2025 rivede un aspetto dell’applicabilità del beneficio fiscale, che, come noto, viene riconosciuto all’impresa se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta considerato (ad es. 2025) è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (ad es. 2024).
In particolare, il D.L. Fiscale modifica il meccanismo di calcolo di questo incremento occupazionale in caso di nuove assunzioni in presenza di gruppi d’imprese (cd. “gruppo interno”, da considerar come un unico soggetto economico), per quel che riguarda le “società collegate” al gruppo (cfr. anche il D.M. 25 giugno 2024, attuativo della misura – vedi nostra comunicazione del 4 luglio 2024 “D.M. 25 giugno 2024 – Nuove assunzioni – maxi deduzione fiscale”).
In sostanza, nel caso di gruppi d’imprese, la verifica dell’incremento occupazionale complessivo rispetto all’anno precedente va effettuata senza tenere conto del numero dei dipendenti delle “società collegate”
Di conseguenza, il gruppo “interno” da considerare per il calcolo di questo dato è quello costituito dalle società residenti controllanti, controllate (anche indirettamente) o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.
Questa novità si applica dal periodo d’imposta 2024.






