Superbonus 110% zone terremotate – Legge n.118 dell’8 agosto 2025 di conversione del DL. 95/2025 cd. DL Omnibus – Proroga al 2026 per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
- 25 Agosto 2025
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge n.118 dell’8 agosto 2025, di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 (cd. Decreto Omnibus) recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, in vigore dal 10 agosto 2025.
Per quanto di interesse, si segnala all’articolo 4 rubricato “Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici” un importante modifica in materia di Superbonus.
Il beneficio fiscale al 110% nel caso in cui si benefici anche del contributo commissariale per la ricostruzione degli immobili danneggiati (secondo il cd. “Superbonus combinato” ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119 del DL. 34/2020) viene esteso anche per le spese sostenute nell’anno 2026 per gli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si verificarono il 6 aprile del 2009 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009, oltre a quelli dal 24 agosto 2016.
Tale proroga opera nel caso in cui sia stata presentata istanza di concessione dei contributi pubblici dal 30 marzo 2024, ed a condizione che il beneficio fiscale sia fruito mediante sconto in fattura e cessione del credito. [art. 4. comma 2 DL.95/2025]
Alla luce della conversione in legge del D.L. 95/2025, quindi, la proroga al 2026 del Superbonus al 110% per i territori del “cratere” opera in presenza di queste condizioni:
- pagamento delle spese nel 2026 di importo eccedente il contributo per la ricostruzione (Superbonus combinato);
- presentazione delle istanze o delle dichiarazioni a decorrere dal 30 marzo 2024;
- fruizione del Superbonus mediante l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
A tal riguardo, per consentire l’estensione al 2026, il Fondo pari a 400 mln di euro, originariamente stanziato per i territori del “cratere” per il 2024 diretto a finanziare l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi agevolabili, viene rimodulato sul piano temporale a tutto il 2026. [art. 4. comma 3 DL.95/2025]
È bene precisare che non rientrano in questa rimodulazione i casi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per accedere al cd. Superbonus rafforzato (art. 119, comma 4-ter DL.34/2020, con maggiorazione del 50% dei limiti di spesa). In tali ipotesi, resta fermo che l’agevolazione è utilizzabile solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e unicamente nella forma della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Nessuna proroga per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici situati nelle Regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
Si segnala, inoltre, che il D.L. 95/2025 non è intervenuto su gli altri territori colpiti da eventi sismici (tra questi l’Area Etnea, ma anche Molise, Campania e Emilia Romagna), per i quali il Superbonus al 110% rimane confermato sino al 31 dicembre 2025.
In tali aree, si ricorda che il DL 39/2024 (convertito nella legge 67/2024) ha eliminato dal 30 marzo 2024 le opzioni per fruire del Superbonus nelle forme della cessione del credito o dello sconto in fattura, istituendo contestualmente un Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025 (cd. Fondo 1-bis – art.1-bis del DL. 39/2024) (si veda nostra comunicazione del 24 maggio 2024 “Conversione in legge del DL 39/2024 – Le novità e le disposizioni confermate – Dossier ANCE”)
A riguardo, si osserva che, ad oggi, il “Fondo 1-bis” non è ancora operativo: manca il decreto di riparto del Fondo, nonostante è stato emanato il DPCM 24 aprile 2025 che ha definito il limite massimo del contributo, il contenuto delle domande e le modalità applicative.
Sul tema, ANCE nazionale, sollecitata anche dalla nostra territoriale, durante l’esame parlamentare del DL in commento, ha segnalato come la mancata proroga del 110% per i territori “extra cratere” generi una disparità di trattamento tra aree colpite, con effetti negativi sul diritto alla ricostruzione e sulla salvaguardia del territorio, aggravata dalla mancata piena operatività del Fondo 1-bis.
In merito, grazie anche all’azione dell’ANCE, è stato accolto alla Camera uno specifico Ordine del Giorno (n.9/2551/23 – seduta del 5 agosto scorso) che impegna il Governo “a valutare l’opportunità di adottare misure volte a rafforzare il sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, assicurando coerenza e continuità tra le diverse aree interessate e favorendo l’efficace utilizzo delle risorse disponibili”.







