Con Provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello, corredato dalle relative istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per la comunicazione telematica delle opzioni di sconto in fattura o prima cessione del credito (art. 121 del DL 34/2020) limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2025 per gli interventi che rientrano nel Superbonus (art. 119).

L’aggiornamento si è reso necessario in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 67/2024, di conversione del DL. 39/2024 (cd. Decreto Taglia crediti), che ha ulteriormente rafforzato il divieto di accesso alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura (già in vigore dal 17 febbraio 2023 con il DL. 11/2023), consentendone l’utilizzo solo a fronte di spese sostenute, documentate da fattura, per “lavori già effettuati” entro il 30 marzo 2024 (art. 1, comma 5 del DL. 39/2024).

Pertanto, nel 2025 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito restano applicabili esclusivamente al Superbonus, e solo alle condizioni stabilite dal citato art. 1, comma 5, del DL 39/2024.

A tale riguardo si rinvia alla nostra precedente comunicazione del 28/04/2025 “Bonus edilizi – Risposte Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulle condizioni di accesso alla cessione del credito ed allo sconto in fattura”.

L’utilizzo del nuovo modello sarà obbligatorio a partire dall’8 settembre 2025. Le comunicazioni trasmesse fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello restano comunque valide.

Come per gli anni precedenti, il termine per l’invio delle comunicazioni relative è fissato al 16 marzo 2026.

Termine da tenere bene a mente in considerazione del fatto che non è più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” (disposizione soppressa dall’art.2 del DL 39/2024 – legge 67/2024) per l’invio tardivo della comunicazione, nemmeno per correggere errori sostanziali. Fanno eccezione, come precisato al punto 3.6 del Provvedimento, solo le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo che potranno essere annullate o sostituite entro il 5 aprile 2026.

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Spese Superbonus 2025: chi usufruisce di cessione del credito e sconto in fattura?
Per completezza, si riepilogano di seguito le fattispecie legate al Superbonus per le quali è ancora possibile accedere alle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2025, con le rispettive aliquote:

  • 65%Condomini, mini condomini: delibera dei lavori e CILAS entro il 17.02.2023 e sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati, entro il 30.03.2024
  • 65%Onlus «non sanitarie», APS, ODV: costituzione dell’ente entro il 17.02.2023, e CILAS, o istanza per il titolo in caso di demolizione e ricostruzione, e delibera condominiale in caso di interventi condominiali, entro il 30.03.2024
  • 110%Onlus «sanitarie»: costituzione dell’ente entro il 17.02.2023, e CILAS, o istanza per il titolo in caso di demolizione e ricostruzione, e delibera condominiale in caso di interventi condominiali, entro il 30.03.2024
  • 110%Zone terremotate (entro e fuori cratere): CILAS, o istanza per il titolo in caso di demolizione e ricostruzione, delibera condominiale in caso di interventi condominiali, o istanza per concessione contributi presentate entro il 30.03.2024

In merito a queste ultime, occorre precisare che la possibilità di accesso alle opzioni suddette è subordinata a condizioni specifiche:

Zone terremotate (entro e fuori cratere): istanza per concessione contributi presentate dal 30.03.2024 solo se, sempre prima del 30 marzo 2024, in alternativa alla presentazione dell’istanza per il contributo, risulti effettuato almeno uno dei seguenti adempimenti alternativi:

  1. Presentazione della CILA nel caso di interventi non condominiali
  2. Presentazione della CILA e della delibera assembleare nel caso di interventi condominiali
  3. Presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo qualora si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione

Zone terremotate (solo Regioni dentro il “cratere”): istanza per il contributo e adempimenti alternativi effettuati dal 30 marzo 2024 a condizione che l’istanza per la concessione del contributo si riferisca ad un intervento su un immobile danneggiato nel “cratere” e rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per gli eventi sismici del 6 aprile 2009, stanziati per il 2024.