L’ANAC adotta il nuovo regolamento in tema di qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza.

L’ANAC, con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 193 del 21 agosto 2025, ha reso noto che, in data 30 luglio 2025, con Delibera n. 334, l’Autorità ha approvato il Regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell’allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (c.d. Decreto Correttivo).
Il nuovo regolamento, composto da 46 articoli e 2 allegati, è entrato in vigore il 22 agosto 2025.

Finalità del Regolamento
L’intervento regolamentare è volto a fornire alle Stazioni Appaltanti le indicazioni per acquisire e mantenere le necessarie qualificazioni, al fine di assumere sempre il ruolo di attori in fase di progettazione e indizione delle gare, così come per la fase di esecuzione dei contratti che, come si ricorda, costituisce una delle più importanti novità introdotte dal Correttivo (D. Lgs n. 209/2024).
Senza la qualificazione, le S.A. non possono ottenere il Codice Identificativo Gara (CIG), indispensabile per avviare le procedure.

Ambito di applicazione del Regolamento
Il Regolamento trova il suo ambito applicativo nei confronti di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici e rende la qualificazione un requisito necessario, ai fini del rilascio del CIG, per l’affidamento e esecuzione di contratti di lavoro di importo superiore ai 500 mila euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Ambiti oggetto di regolamentazione
Il Regolamento disciplina i seguenti procedimenti.

  • la qualificazione ordinaria per la fase di progettazione e affidamento e per la fase di esecuzione;
  • l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • la qualificazione con riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del medesimo decreto.

Per i suddetti procedimenti, il Regolamento prevede requisiti, durata e sistemi sanzionatori, come di seguito sintetizzati.

Qualificazione ordinaria
Modalità di presentazione della domanda – Sezione I del Regolamento [artt. 3 – 12]
La domanda di qualificazione è presentata esclusivamente attraverso il servizio on-line “qualificazione stazioni appaltanti”, tramite il RASA; l’uso di una diversa modalità rende la domanda improcedibile.
Sono esenti dall’obbligo di presentare la domanda di qualificazione le S.A. iscritte di diritto nell’elenco delle S.A. di cui all’art. 63, comma 1 del Codice dei Contratti.
In caso di dichiarazioni mendaci, l’ANAC avvia un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 63, comma 11, nei confronti del rappresentante legale della S.A. e della Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 12 dell’All.to. II.4 del Codice dei Contratti.
In caso di errore nella compilazione della domanda non ancora inviata, la S.A. può procedere a rettificare la stessa, diversamente, ove inviata, l’Autorità, sulla base della specifica natura dell’errore segnalato, valuterà l’ammissibilità della richiesta e indicherà le modalità operative per la correzione,
Qualora venga accertata l’assenza dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione, l’Autorità avvia, ai sensi dell’art. 10 del Reg., il procedimento di cancellazione d’Ufficio dall’elenco, mediante l’invio di un preavviso di cancellazione dell’istanza.
Avverso il provvedimento di cancellazione, il Soggetto interessato potrà presentare una memoria motivata nel termine di giorni 10 contenente la richiesta di revisione.
La qualificazione ha una durata di due anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, con possibilità di apportare delle variazioni all’interno del biennio.

Criteri e modalità per il calcolo del punteggio di qualificazione delle Stazioni Appaltanti – Sezione II e III del Regolamento [Artt. 13-18]
Per la fase di progettazione e affidamento
Il Regolamento richiede competenze specifiche, formazione continua, partecipazione alle gare per importi superiori a 150,000 euro nel quinquennio antecedente la data della domanda di qualificazione, capacità di gestire procedure di gara per conto di S.A. non qualificate, capacità di comunicare con le banche dati dell’Autorità, capacità di aggregazione con le altre S.A. nonché efficienza gestionale.
Ai fini del calcolo dei punteggi da assegnare, si applicano le previsioni dell’all.to II.4 del Codice dei contratti, come modificato dal Correttivo, nonché le previsioni contenute nei due allegati introdotti dal Regolamento e precisamente:

  • All.to 1. Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, approvato con delibera ANAC del 3 giugno 2025, n. 236
  • All.to 2. Atto a carattere generale adottato dall’Autorità in data 2 luglio 2025, ai sensi dell’art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023, relativo ai requisiti di formazione per la qualificazione.

E’ onere della S.A/C.C., in caso di eventi volti a mutare lo stato di qualificazione, informare l’Autorità entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell’evento.

Per la fase di esecuzione
Il Regolamento richiede la capacità di assolvere agli impegni contrattuali relativamente ai tempi di pagamento, il rispetto degli obblighi di formazione e di comunicazione verso l’Autorità.
Ai sensi dell’art.17 del Regolamento, i soggetti qualificati per la progettazione e affidamento lavori, servizi e forniture, sono qualificati ex lege anche per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per i corrispondenti livelli di qualifica come meglio specificati dall’All.to II.4 del Codice dei Contratti.
Si prevede la possibilità di richiedere nel corso del biennio la modifica del livello, a condizione che siano stati rispettati gli impegni connessi al precedente livello

Assegnazione d’Ufficio
Ambito di applicazione e disposizioni varie – Sezione IV del Regolamento [artt. 19-30]
Trattasi di una procedura eccezionale, attivabile solo nelle ipotesi in cui si è in presenza di Stazioni appaltanti o di Centrali di Committenza che intendono affidare o eseguire contratti di importo superiore alla soglia minima di qualificazione, o che intendono affidare o eseguire contratti di importo superiore rispetto al livello di qualificazione posseduto.
La domanda di assegnazione d’ufficio può essere presentata esclusivamente solo laddove l’interpello di una S.A. o C.C. qualificata iscritta nell’elenco ANAC, individuata in sede di programmazione triennale, abbia avuto esito negativo.
Ai sensi dell’art. 62, comma 10 del Codice dei Contratti, la S.A. interpellata riscontra l’interpello nel termine di giorni 10, decorsi i quali si intende accolta la richiesta di delega di committenza.
In caso di riscontro negativo, la domanda di assegnazione d’ufficio è trasmessa esclusivamente tramite il modulo messo a disposizione dall’Autorità via PEC, pena la sua inammissibilità.
La durata del procedimento è pari a 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di assegnazione d’ufficio, entro tale termine, salvo esigenze di integrazione documentale, è adottata la determina di designazione della S.A. individuata per lo svolgimento della procedura.
Entro tre giorni la S.A/C.C. designata è tenuta a comunicare la propria disponibilità o motivare la propria indisponibilità.
Ove ritenuta infondata la motivazione adotta dalla S.A/C.C. designata, l’ANAC procede d’Ufficio ad assegnare la delega di committenza alla stessa.
In caso di reiterate indisponibilità da parte delle S.A. o C.C., che risultino essere iscritte nell’elenco di cui all’art. 62, comma 10, del Codice e che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad operare per conto di terzi, l’Autorità può valutare l’avvio di un procedimento di riesame della qualificazione.
Si veda Modulo Istanza per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata

Qualificazione con riserva
Ambito di applicazione e disposizioni varie – Sezione V del Regolamento [artt. 31-43]
Trattasi di una procedura eccezionale attivabile solo previa istruttoria, con l’obiettivo di consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria per ottenere la qualificazione seppur per un tempo limitato.
La richiesta di qualificazione con riserva può essere presentata nei seguenti casi:

  • Costituzione di nuovi enti;
  • Fusioni o aggregazioni tra enti esistenti;
  • Riorganizzazione significative;
  • Circostanze oggettive ed eccezionali, debitamente documentate.

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio on-line è trasmessa via PEC.
Il Regolamento prevede un’attività istruttoria, volta a verificare la sussistenza dei presupposti per concedere la qualificazione con riserva, all’esito del quale, l’Autorità si pronuncia nel termine di giorni 30 in caso di procedimento ordinario (modalità che si attiva in caso di richieste non particolarmente complesse) e 60 giorni in caso di procedimento straordinario (modalità che si attiva in caso di richieste complesse).
La qualificazione con riserva dura 12 mesi.
Alla scadenza, l’Amministrazione è tenuta a presentare un’istanza di qualificazione ordinaria a pena dell’impossibilità di ottenere il rilascio del CIG per le gare da svolgersi.
È previsto il rinnovo della qualificazione con riserva per una sola volta, salvo che non ricorrano particolari circostanze adeguatamente motivate, quali, a titolo semplificativo, modifiche normative sopravvenute, eventi eccezionali e imprevedibili che abbiano inciso sull’attività dell’ente tanto da impedire l’attuazione di quanto rappresentato nell’istanza.
Si veda Modulo Istanza per la richiesta di qualificazione con riserva